CCRP, sentenza citata). La prova della buona fede, pure regolata dall'art. 172 n. 2 CP, si distingue a sua volta da quella delle verità. Essa infatti non può basarsi su elementi scoperti successivamente, ma soltanto su quelli che l'autore disponeva all'epoca in cui ha proferito l'allegazione incriminata. Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti posteriormente non entrano pertanto in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b, 107 IV 35 consid. 5a, 102 IV 182 consid. 1c). La prova liberatoria presuppone, in ogni caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: