{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-59_2000-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59137&nX40_KEY=4711475&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de4337f389524b4c5a935852ec9c7b70"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.1999.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:24:13", "Checksum": "43acaae0cb7714de6df073caa31c421d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. La ricorrente rimprovera poi al Pretore di avere erroneamente negato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di diffamazione. Se non che, anche tutte le argomentazioni da lei proposte in questo contesto, oltre a riprendere sostanzialmente le censure relative alla prova della verità e della buona fede, sulle quali già si è ampiamente detto, non giovano. In effetti, il Pretore stesso ha espressamente rilevato nel giudizio impugnato che, se inveritiere, le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di stampa sono lesive dell'onore della querelante. Non è dato di vedere il motivo per cui la ricorrente si dilunga nel suo gravame sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del reato, dal momento che la sua realizzazione non è stata negata, ma che il querelato è stato prosciolto poiché le pubblicazioni corrispondevano sostanzialmente alla verità. Comunque si rileva che negli articoli in questione il querelato ha trattato un tema politico di interesse generale, volto a censurare un malcostume elettorale, lesivo della dignità degli anziani. Per quanto concerne la segnalazione del direttore __________ (doc. _ già menzionato), all'accertamento del Pretore che si tratta di un rapporto chiaro e ed esplicito all'indirizzo del Municipio di __________ la ricorrente si limita a contrapporre l'opinione che è un semplice promemoria senza data né indicazione del destinatario. Espressa in questo modo, l'argomentazione è appellatoria e irricevibile. Riguardo alla censura secondo cui dagli atti non risulterebbe alcun ché atto ad attestare se il querelato avesse appurato la veridicità della segnalazione del direttore __________ ci si limita a ricordare che questi è membro della delegazione consortile della casa per anziani, per cui è pertinente la conclusione del Pretore, per il quale sia la provenienza che il destinatario della stessa non inducevano ad un'ulteriore verifica della veridicità. Tanto più che la ricorrente stessa non nega che tra il querelato e il direttore __________ si sia anche discusso della questione (ricorso consid. 19 in fine con riscontro nel verbale 8 ottobre 1998 di _____________, act. 2). Che poi il querelato abbia magari frettolosamente amplificato e forse anche parzialmente stravolto quanto comunicatogli dal direttore ___________ trova puntuale riscontro nel giudizio impugnato, laddove si rileva che le pubblicazioni hanno travalicato quanto effettivamente avvenuto.\n6. Da ultimo la ricorrente censura siccome arbitraria la conclusione del Pretore, dichiaratosi convinto che ella aveva provato a far votare gli anziani e che solo il provvidenziale intervento del direttore aveva impedito che ciò avvenisse. Già è stato illustrato (consid. 2 sopra) che il Pretore ha fondato detto convincimento su ben precisi elementi: il fatto che si era recata presso la casa per anziani proprio in occasione dell'ultimo giorno utile per chiedere il materiale di voto per corrispondenza; il fatto che si era preoccupata di procurarlo per persone a lei completamente estranee, affette da demenza senile; il fatto che non si era preoccupata di chiedere l'autorizzazione dei famigliari. Ritenendo che la spiegazione per tutto ciò poteva essere una sola, ovvero che la ricorrente aveva provato a far votare le due persone anziane, il Pretore ha dato un'interpretazione plausibile e non insostenibile dei riscontri emersi dall'istruttoria e dal dibattimento. Del resto non si vede perché la ricorrente si sarebbe interessata del materiale di voto delle signore __________ e __________ se non con lo scopo di farle votare. Scopo che, come risulta dal giudizio impugnato, è stato vanificato dall'intervento del direttore __________.\n7. La reiezione integrale del gravame - fondato su argomenti di poco peso e senza avvertire il problema del potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale a seconda dell'argomento trattato - rende superflua una pronuncia sulla richiesta di risarcimento formulata dalla ricorrente e, inoltre, comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla controparte, che per presentare le osservazioni si è avvalsa dell'assistenza di un legale, vengono riconosciute ripetibili in questa sede (art. 9 cpv. 9 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.--\nb) spese fr. 100.--\nfr. 700.--\nsono a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.- di ripetibili in questa sede.\n3. Intimazione a:\n- _____________,\n- avv. __________;\n- _____________,\n- avv. __________\n- Ministero pubblico, Lugano;\n- Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}