{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-59_2000-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59137&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de4337f389524b4c5a935852ec9c7b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:04", "Checksum": "f8eae5553a3248ee284038d10c8c5a44", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.1 Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia, per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è ammesso alla prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti - non nell’interesse pubblico o non per un motivo comunque oggettivamente e soggettivamente sufficiente e prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza- devono ricorrere cumulativamente per l’esclusione dell’ammissione alla prova della verità (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a edizione, n. 15 ad art. 173 CP, pag. 650).\n4.2 Il Pretore ha concesso al querelato la prova della verità poiché non si poteva ammettere - né peraltro la querelante lo sosteneva- che egli avesse agito principalmente nell'intento di fare maldicenza o si fosse espresso senza motivi sufficienti. Il primo giudice ha accertato che i fatti riportati sul giornale traevano origine dalla chiara ed esplicita segnalazione fatta dal direttore della casa per anziani al Municipio di __________. La segnalazione, riguardante un fatto rilevante e grave, costituiva motivo sufficiente per indurre il querelato, anche in qualità di membro della delegazione consortile della casa per anziani, ad agire. Inoltre, la provenienza della nota e il destinatario al quale era rivolta non imponevano un'ulteriore verifica della veridicità delle affermazioni. Se anche la formulazione usata dal querelato negli articoli di giornale travalicava quanto effettivamente avvenuto poiché in realtà gli anziani in questione non avevano consegnato il loro voto, a mente del Pretore la querelante aveva provato a farli votare e solo l'intervento del direttore aveva impedito che ciò avvenisse. Dal che la conclusione del primo giudice che i fatti riportati dal querelato nei due articoli del __________ corrispondevano sostanzialmente alla verità. Fondandosi sulle emergenze dibattimentali, il Pretore ha altresì rilevato che il querelato aveva confermato e sottolineato che la divulgazione dell'episodio increscioso costituiva, per quanto lo concerneva, una questione morale, ritenendo lesivi della dignità degli anziani tali episodi di malcostume elettorale. Ne discendeva che, quand'anche i fatti riportati dal querelato non avessero costituito la verità sostanziale e, quindi, la prova della verità non fosse stata portata, sarebbe comunque realizzata la prova della buona fede (consid. 6).\n4.3 La ricorrente assevera che il Pretore ha omesso di accertare se siano adempiuti i presupposti per ammettere il querelato alla prova della verità e della buona fede. A suo dire l'ostinazione e l'aggressività con le quali egli si è scagliato contro di lei provano che il suo intento era unicamente quello di denigrarla. Per quanto concerne la prova della buona fede, essa eccepisce che non è dato di sapere quali siano gli elementi su cui si è fondato il Pretore nell'ammetterla, essendovi solo la versione del querelato, smentita da tutta una serie di prove e di circostanze. Se non che, argomentando in questo modo, la ricorrente si limita nuovamente a opporre la propria opinione agli accertamenti del primo giudice, per il quale il querelato non aveva agito nell'intento di fare della maldicenza, circostanza questa che neppure la querelante aveva preteso. Del resto essa non adduce elemento alcuno atto a suffragare un arbitrio del Pretore nell'avere escluso l'intento prevalente di denigrarla solo per il fatto di avere pubblicato più articoli sullo stesso episodio, magari anche dal contenuto da lei ritenuto aggressivo nei suoi confronti. Riguardo alla prova della buona fede, a parte il fatto che il Pretore si è soffermato su di essa a titolo meramente abbondanziale, la ricorrente non indica quale sia la serie di prove e di circostanze atte a smentire la versione del querelato, per il quale si trattava di una questione morale (sentenza consid. 6 in fine)."}