{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-59_2000-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59137&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de4337f389524b4c5a935852ec9c7b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:04", "Checksum": "f8eae5553a3248ee284038d10c8c5a44", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. La ricorrente rimprovera al Pretore di non avere accertato che cosa in realtà fosse accaduto quel 22 aprile 1996 nei corridoi della casa per anziani e di non avere tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria. Contrariamente a quanto sostenuto dal querelato, inoltre, risulta chiaramente dagli atti che le signore __________ e __________ non avevano fatto uso del diritto di voto, a ulteriore conferma che non le aveva fatto votare. Orbene, a parte il fatto che la ricorrente non solleva in questo specifico contesto esplicita censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - senza ulteriori precisazioni ella si duole di un accertamento dei fatti erroneo e manifestamente insostenibile alla luce dei fatti stessi soltanto nel punto 14 del gravame riservato alla trattazione dell'argomento della buona fede - va rilevato che gli argomenti proposti nel gravame sono palesemente appellatori in quanto si limitano ad una descrizione corredata di maggiori dettagli di quanto effettivamente avvenuto in quel giorno presso la casa per anziani. In realtà la ricorrente non nega di essersi recata presso la casa per anziani proprio l'ultimo giorno valido per chiedere il materiale di voto per corrispondenza e di essersi interessata presso il segretario __________ se le signore __________ e __________ lo avessero ricevuto. Né è contestato che il direttore __________, allarmato dal segretario, era intervenuto chiedendo se i famigliari di queste persone fossero stati avvertiti, ricevendo la risposta che ella vi avrebbe provveduto successivamente allo scopo di farli passare per essere di aiuto nell'espressione del voto. Né, ancora, è preteso che gli anziani in questione avessero effettivamente votato. Anzi, come visto dinanzi proprio lo stesso Pretore ha accertato che in definitiva esse non avevano votato (sentenza, pag. 6 a metà). Irricevibile, oltre che irrilevante, è poi l'argomento sollevato relativamente al coinvolgimento della signora __________ e del signor __________, non risultando alcun ché a tal proposito dal giudizio impugnato. Altrettanto inconferente è l'argomento secondo cui i formulari per la richiesta del materiale di voto risulterebbero essere stati compilati dal personale della casa per anziani e sottoscritti dalle dirette interessate. Fermo resta che la ricorrente stessa si era interessata al proposito, chiedendo se si era provveduto a richiedere il materiale per il voto per corrispondenza delle signore __________ e __________. Fatte queste premesse e dati gli accertamenti di cui si è ampiamente detto in precedenza, non è né insostenibile né illogica la conclusione del Pretore, per il quale la ricorrente aveva provato a far votare le due persone anziane. Certo, come sottolineato nella sentenza impugnata, il querelato ha esagerato nelle proprie affermazioni, facendo carico alla ricorrente di avere fatto votare i soggetti in causa, anziché di avere soltanto tentato di spingerli sino a tanto. Il suo comportamento non è stato quindi esemplare, ove si consideri anche che nell'articolo del 28 maggio 1998 egli ha riproposto una versione dei fatti non esatta, benché fossero trascorsi circa due anni dall'episodio contestato, ossia nonostante che egli avesse avuto tutto il tempo necessario per sfumare le sue accuse. La ricorrente non spiega, né tantomeno dimostra tuttavia perché sarebbe manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria, la conclusione del primo giudice, secondo cui in fin dei conti, i fatti così come riportati negli articoli in rassegna corrispondono nonostante tutto sostanzialmente alla verità, ovvero si propongono di denunciare - ancorché con qualche esagerazione - un episodio di malcostume elettorale in realtà verificatosi, almeno nel suo aspetto essenziale, e cioè i concreti passi intrapresi dalla ricorrente per far votare le persone citate nella sentenza impugnata (sentenza, pag. 6 e 7). D'altro canto ci si potrebbe seriamente interrogare sullo scopo della querela del 26 giugno 1998 (act. 1) e quindi sul reale interesse della vittima all'avvio di un procedimento penale, ove soltanto si consideri che essa non aveva querelato l'accusato in relazione all'articolo apparso sul __________ del 28 aprile 1996, che già allora riportava le affermazioni oggetto del presente procedimento penale. La ricorrente si era allora limitata unicamente a presentare il 2 maggio successivo una lettera al Municipio chiedendo che fossero chiariti i fatti riferiti dal querelato (cfr. interrogazione 10 giugno 1998 annessa alla querela penale).\n4. Il Pretore ha ritenuto nel giudizio impugnato che, se inveritiere, le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di giornale relativamente ai fatti avvenuti nella casa per anziani di __________ sono lesive dell'onore della querelante. Egli ha quindi esaminato se esse corrispondessero alla verità o se egli avesse divulgato quei fatti considerandoli veri in buona fede."}