{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-59_2000-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59137&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de4337f389524b4c5a935852ec9c7b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:04", "Checksum": "f8eae5553a3248ee284038d10c8c5a44", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra, la prova della verità ex art. 172 n. 2 CP - qualora ammessa (art. 173 n. 3 CP) - deve vertere sul fatto che sta alla base dell'incolpazione lesiva dell'onore. Se l'autore ha propagato sospetti, non è sufficiente che egli dimostri il ben fondato degli indizi evocati, incombendogli di comprovare la veridicità del fatto oggetto del sospetto nei confronti della vittima (Corboz, La diffamation, in: SJ 1992 pag. 656; CCRP, sentenza del 3 febbraio 1994 in re M., consid. 2c). Sapere che cosa è vero è una questione connessa all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti e pertanto sottratta al pieno potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale (Corboz, op. cit. pag. 657 con rif. dottrinali; CCRP, sentenza citata). La prova della buona fede, pure regolata dall'art. 172 n. 2 CP, si distingue a sua volta da quella delle verità. Essa infatti non può basarsi su elementi scoperti successivamente, ma soltanto su quelli che l'autore disponeva all'epoca in cui ha proferito l'allegazione incriminata. Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti posteriormente non entrano pertanto in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b, 107 IV 35 consid. 5a, 102 IV 182 consid. 1c). La prova liberatoria presuppone, in ogni caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze concrete e la sua situazione personale, per convincersi della sua esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 207 consid. 3, 105 IV 118 segg. consid. 2a). Incombe nondimeno all'accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità dell'asserzione. Tale apprezzamento va a sua volta vagliato con pieno potere cognitivo anche dall'autorità di cassazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, op. cit. pag. 659; CCRP sentenza del 13 aprile 1999 in re B. consid. 2). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 1224 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In un caso del genere, per vero, l'accusato non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, § 44. pag. 309; CCRP, sentenza citata)."}