{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-59_2000-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59137&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de4337f389524b4c5a935852ec9c7b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:04", "Checksum": "f8eae5553a3248ee284038d10c8c5a44", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 ottobre 1999 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinata dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza pronunciata il 22 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nei confronti di\n__________, (patrocinato dall'avv. __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nIn fatto:\nA. _____________ è l'autore di due articoli pubblicati sul Mattino della Domenica del 28 aprile 1996 e del 31 maggio 1998 in cui affermava che in occasione delle elezioni comunali dell'aprile 1996 ____________ si era recata presso la casa per anziani medicalizzata di ___________ \"facendo votare gente incapace di discernimento\". _____________ ha inoltrato in data 26 giugno 1998 una querela penale per diffamazione contro _____________ (act. 1). Con decreto di accusa del 1° marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto il querelato autore colpevole di diffamazione e ne ha proposto la condanna ad una multa di fr. 1000.-- (act. B). Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 22 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha prosciolto l'accusato ritenendo che aveva portato la prova della verità o per lo meno quella della buona fede.\nB. Contro il giudizio del Pretore la parte civile ha inoltrato la dichiarazione di ricorso il 23 settembre 1999. Nella successiva motivazione scritta del 13 ottobre 1999 essa ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata, la condanna del querelato per diffamazione, nonché la condanna dello stesso al risarcimento delle spese di patrocinio di fr. 4687.-- e di fr. 1000.-- per torto morale; in via subordinata il rinvio degli atti ad altro Pretore per nuovo giudizio. Con scritto del 21 ottobre 1999 il Procuratore pubblico si è associato alla richieste della ricorrente mentre con osservazioni del 5 novembre 1999 il querelato ha postulato la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nIn diritto:\n1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 166 consid. 2a,124 I 208 consid. 4, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con richiami; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).\n2. Secondo gli accertamenti del Pretore risultava dalla segnalazione fatta dal direttore della casa per anziani ___________ al Municipio di _____________ (doc. _ del plico contrassegnato con n. 2) che per due persone affette da demenza senile grave e non certo in grado di votare era stato chiesto del materiale di voto per corrispondenza da parte della querelante. Su richiesta del direttore essa aveva confermato che ciò era avvenuto senza avvertire i famigliari dei votanti, i quali sarebbero stati contattati successivamente per invitarli a passare per aiutare gli anziani a votare. Pur dando atto che alla fine le persone in questione non avevano votato e che la formulazione usata dall'accusato negli articoli giornalistici travalicava quanto in realtà avvenuto, il Pretore ha nondimeno espresso il convincimento che la querelante aveva provato a far votare gli anziani, e che solo il provvidenziale intervento del direttore aveva impedito che ciò avvenisse. Ne dava sostanziale conferma essa stessa, allorquando, interrogata dal Procuratore pubblico, aveva confermato di essersi recata presso la casa per anziani l'ultimo giorno valido per la richiesta del materiale di voto per le elezioni comunali, allo scopo di verificare se le signore __________ e __________ avessero ricevuto detto materiale. In quel frangente, interpellata dal direttore, che si era a lei presentato allarmato, chiedendo se fosse stata autorizzata dai famigliari a far votare gli anziani, aveva risposto che non si trattava di farli votare, ma di procurare loro il materiale. A mente del Pretore l'affermazione in oggetto appariva poco credibile, non essendovi motivo plausibile perché la querelante avesse a recarsi presso la casa per anziani proprio l'ultimo giorno in cui era possibile ritirare il materiale di voto per corrispondenza e avesse a preoccuparsi di procurarlo a persone a lei completamente estranee, affette da demenza senile grave, e ciò senza nemmeno richiedere l'autorizzazione dei famigliari. In realtà la spiegazione poteva essere una sola, ovvero che la querelante aveva provato a far votare i due anziani e solo l'intervento del direttore ___________, allarmato dal segretario ___________, fece sì che ciò non avvenisse Ciò posto, il Pretore ha per finire ritenuto che i fatti così riportati negli articoli del ____________ corrispondono, nella sostanza, a verità e che già per questa ragione il querelato deve essere prosciolto dall'accusa di diffamazione (sentenza, pag. 6 in fondo)."}