Tanto meno il ricorrente pretende che questi siano caduti in arbitrio trascurando un simile accertamento. Certo, il ricorrente si trovava senz’altro in uno stato emotivo particolare, che si è viepiù acuito con l'evolversi della situazione. Ma di ciò la prima Corte ha tenuto conto, riconoscendogli l'attenuante della scemata responsabilità ex art. 11 (sentenza, pag. 82 con riferimento al rapporto psichiatrico del dott. __________ citato a pag. 15 della stessa sentenza).