Essi hanno altresì considerato l’incensuratezza, il lungo carcere preventivo sofferto e, soprattutto, la particolare durezza di quello patito per quasi quattro mesi nelle carceri di Istanbul, valutando altresì la situazione personale, familiare e sociale, segnatamente la nascita di un figlio durante la detenzione e la lontananza dalla famiglia conseguente alla pena da espiare (sentenza, pag. 82-84). d) il ricorrente non si confronta che di scorcio sulle predette motivazioni, limitandosi a rimproverare alla Corte di assise di non avere concesso maggiori riduzioni di pena per le notorie precarie condizioni di detenzione nelle celle pretoriali di Mendrisio.