Infine il ricorrente si duole che nella commisurazione della pena la prima Corte non ha considerato appieno la durezza del carcere preventivo sofferto, segnatamente il periodo trascorso in condizioni (notoriamente) precarie nelle carceri pretoriali di Mendrisio. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: