Se non che, proposto in questi soli termini, senza nemmeno spiegare in che cosa consista la pretesa differenza di attitudine e perché essa dovrebbe necessariamente rivelarsi decisiva sotto il profilo dell'art. 13 CP, il ricorso si rivela inammissibile per carenza di motivazione. Stesse il ragionamento del ricorrente, basterebbe essere incensurati per obbligare sistematicamente l'autorità a ordinare una perizia sul grado di responsabilità dell'autore di un reato, giacché il soggetto si troverebbe confrontato, con ogni evidenza, con una situazione inedita rispetto ai suo trascorsi. Ciò non è sicuramente il senso della giurisprudenza predetta.