L'art. 13 cpv. 1 CP impone, per diritto federale, un esame specialistico ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso delle facoltà mentali da parte dell'autore (DTF 118 IV 6 consid. 2, 116 IV 273 consid. 4; CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Ciò non significa che la prima Corte dovesse ordinare nella fattispecie una nuova perizia psichiatrica. Il rapporto del dott. Rossetti era stato chiesto del resto – come il ricorrente stesso ammette – per verificare se sussistessero tendenze suicide conseguenti alle condizioni psicofisiche dovute alla lunga carcerazione in Turchia e al regime carcerario nelle celle pretoriali di Mendrisio.