Secondo il ricorrente la qualifica giuridica di assassinio cadrebbe anche in base ai fatti accertati nella sentenza impugnata. Avere agito dietro compenso – egli spiega – non basta per applicare senza ulteriori considerazioni l'art. 112 CP, poiché il movente, rispettivamente lo scopo o le modalità perverse costituiscono semplici esempi di una “particolare mancanza di scrupoli”. Tale assenza di scrupoli deve però risultare da una valutazione complessiva delle circostanze direttamente connesse all'azione. La Corte del merito – egli continua – ha però omesso una tale valutazione, trascurando finanche fatti e circostanze da essa medesima accertati.