A mente dei primi giudici il ricorrente avrebbe inoltre mentito su altri punti, segnatamente quando ha detto di non sapere nulla sulle malversazioni compiute da ____________ e ____________, ma solo di averle tutt'al più intuite, quando ha ridimensionato il prezzo pagato dai mandanti per l'esecuzione dell'incarico, e quando ha parlato di un certo “__________ ”, cioè della persona (inesistente) che gli avrebbe dovuto portare altri 20 milioni di lire per la prosecuzione del mandato (sentenza, pag. 67). Che le intenzioni dei soggetti fossero ben diverse da quelle riferite dal ricorrente al dibattimento – ha rilevato la Corte di merito – risulterebbe anzitutto dal fatto che l'imputato ha portato