La Corte di merito ha però ritenuto che la dichiarazione dibattimentale del ricorrente (risultata priva di qualsiasi fondamento), intesa a far credere che durante la colluttazione la vittima sarebbe caduta, costituisce una sottile bugia, proferita e ribadita durante la “confessione”. Essa attesta piuttosto la lucidità e la prontezza di spirito del soggetto e, soprattutto, la sua capacità di manipolare i fatti in qualsiasi momento (sentenza, pag.67).