Se i fatti si fossero realmente svolti nel modo preteso dal ricorrente, sempre secondo la Corte di assise, l'unica deduzione logica e coerente potrebbe essere quella che gli aggressori, pur avendone avuto l'occasione, si sono deliberatamente astenuti dall'infierire sulla vittima (sentenza, pag. 66 e 67). La Corte di merito ha però ritenuto che la dichiarazione dibattimentale del ricorrente (risultata priva di qualsiasi fondamento), intesa a far credere che durante la colluttazione la vittima sarebbe caduta, costituisce una sottile bugia, proferita e ribadita durante la “confessione”.