imbracciava doveva servire soltanto per rendere credibile la messinscena e non per altro. Ora, quanto l'autore di un reato sa o ignora, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b e SJ 1993 pag. 600 consid. 2, entrambi con rinvii). Come tale, esso può essere rivisto dalla Corte di cassazione e di revisione penale solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP; sulla definizione v. consid.