{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. Il ricorrente si duole che la prima Corte gli ha imputato di non avere esercitato quel senso critico che ci si poteva attendere da lui, asseverando che essa ha sorvolato su una circostanza incontrovertibile, ossia che egli ha tentato in un primo momento di convincere ____________ a cercare una soluzione ragionevole, trattando con ____________. Egli soggiunge di essere passato oltre di fronte all'opposizione e alle argomentazioni di ____________ e ____________, a dimostrazione della sua debolezza di carattere. Come si è visto, però, la sua debole struttura caratteriale è stata considerata dalla Corte delle assise criminali nel quadro dell'art. 11 CP. Che egli abbia proposto soluzioni alternative non costituisce una circostanza rilevante di fronte agli accertamenti che attestano che egli, per finire, si è adeguato al piano dei correi, attivandosi per quanto gli era possibile tra ____________ e ____________, partecipando al pagamento della prima parte del compenso pattuito e alle successive azioni che si erano rese necessarie per la prosecuzione e il compimento del piano (sentenza, pag. 82). Su questo punto il ricorso non ha alcuna consistenza.\n11. Il ricorrente richiama l'accertamento della Corte di assise, secondo cui ____________ non ha mai avuto paura di ____________, giacché in caso contrario non avrebbe mai pensato di uccidergli il fratello, e fa valere che tale accertamento è arbitrario, in palese contrasto con le dichiarazioni rese in istruttoria e al dibattimento e privo di ogni riscontro oggettivo. In qualsiasi modo si risolva la questione, soggiunge il ricorrente, rimarrebbe il fatto che soggettivamente egli ha risentito e appurato solo e unicamente una effettiva paura di ____________ per la propria incolumità; tale aspetto – sempre secondo il ricorrente – è stato però trascurato dai primi giudici. Con ogni evidenza il ricorrente si diparte da una personale ricostruzione dei fatti, pretendendo (almeno così sembra) che ____________ gli ha inculcato il sentimento di paura che ha poi maturato nei confronti di ____________. Egli non dimostra tuttavia la manifesta insostenibilità della diversa conclusione della Corte di assise, che ha escluso invece siffatti timori, per lo meno nell'estensione asserita dal ricorrente. Già si è visto inoltre che i primi giudici hanno considerato nel quadro dell'art. 11 CP lo stato di disagio psicologico del ricorrente connesso all'evolversi e il peggiorare della situazione. Altre riduzioni di pena non possono più entrare in linea di conto.\n12. Il ricorrente lamenta infine una palese e urtante disparità tra la pena inflittagli (5 anni e 6 mesi di reclusione) rispetto a quella irrogata a ____________ (7 anni di reclusione). Se non che, il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole essere invece infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia disparità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine; CCRP, sentenza del 17 agosto 199 in re G. e coimputati, consid. 13a).\nIn concreto la Corte del merito avrebbe sopravvalutato, secondo il ricorrente, circostanze attenuanti riconosciute a ____________, segnatamente quella dovuta alla particolare durezza della carcerazione estradizionale patita in Turchia e all’inevitabile lontananza dalla famiglia per la condanna a una lunga pena detentiva da espiare. Rileva che, nonostante la citata esperienza carceraria, ____________ non ha mutato il proprio atteggiamento freddo e sprezzante, e che all'uscita di prigione costui, a differenza di lui, potrà per lo meno ricongiungersi con la famiglia e potrà contare su tale ____________ una volta scontata la pena. Argomentazioni del genere non bastano tuttavia per intravedere flagranti disparità di trattamento. È vero che il ricorrente ha beneficiato di attenuanti non riconosciute a ____________, come quella del sincero pentimento e della scemata responsabilità e che egli è stato riconosciuto colpevole, per quanto riguarda il reato più grave, di tentato e non di mancato assassinio. Non si deve dimenticare però che, per rapporto a ____________, egli è stato riconosciuto colpevole anche di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti, reati che non sono certo di second’ordine. La differenza di pena di un anno e mezzo non appare dunque la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Del resto la prima Corte ha spiegato in modo adeguato le ragioni che l'hanno indotta a infliggere a ____________ e a ____________ la medesima pena (7 anni di reclusione) e al ricorrente una pena inferiore (5 anni e 6 mesi di reclusione), ridimensionando le richieste di pena avanzate dal Procuratore pubblico. Il gravame del ricorrente si dimostra perciò, anche su questo punto, destinato all’insuccesso.\nIII. Sulle spese"}