{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) il ricorrente non si confronta che di scorcio sulle predette motivazioni, limitandosi a rimproverare alla Corte di assise di non avere concesso maggiori riduzioni di pena per le notorie precarie condizioni di detenzione nelle celle pretoriali di Mendrisio. A prescindere dal fatto però che egli nemmeno pretende di essere insorto davanti all'autorità competente contro le denunciate condizioni detentive, egli non contesta che la prima Corte ha pur sempre considerato, nella commisurazione della pena, anche la durata del carcere preventivo sofferto e quindi anche i mesi trascorsi presso la carceri di Mendrisio. È vero che i primi giudici non hanno specificato quale peso abbiano dato concretamente alle pretese disagevoli condizioni di carcerazione successive all'estradizione dalla Turchia, menzionando solo circostanza come tale. Il ricorrente non pretende però che, nel suo risultato, ossia che considerando globalmente tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, l'esito al quale è giunta la Corte di assise condannandolo a 7 anni di reclusione sia la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Non soccorrono dunque le premesse, neanche a questo riguardo, per una cassazione della sentenza.\nII. Sul ricorso di ____________\n7. Il ricorrente sostiene in primo luogo di avere postulato davanti alla Corte delle assise criminali il riconoscimento dell'attenuante specifica (art. 64 CP), rispettivamente generica (art. 63 CP) della grave angustia e che, nonostante tale richiesta, i giudici non si sono pronunciati, diversamente da quanto hanno fatto per di ____________, al cui riguardo – per lo meno di transenna – hanno negato l’attenuante. Da tale doglianza egli non trae però alcuna conclusione. Formulato in tal modo, il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, tanto più che, se a ____________ è stato negato tale beneficio (sentenza, pag. 81 in alto), incombeva al ricorrente spiegare perché nel suo caso si imponeva in trattamento diverso.\n8. Al punto 3 del suo memoriale il ricorrente si propone di riassumere in che modo egli è stato coinvolto nella vicenda e di precisare alcuni aspetti non vagliati nella sentenza di assise. Ancora una volta, però, egli non trae alcuna conclusione dall'esposto, donde la chiara inammissibilità del gravame.\n9. Il ricorrente fa valere che senza alcun dubbio dopo il 20 dicembre 1997 egli si è venuto a trovare in uno stato estremo, in particolare da quando ____________ e ____________ sono intervenuti sull'amica di ____________ presso il “Centro ____________” di __________ per indurla a troncare la relazione con costui, e quindi dal momento in cui, dalla situazione di “finanziamento-ponte” (sentenza, pag. 30) con il preventivato intervento di ____________ per tenere lontano ____________ da Lugano il più a lungo possibile, si è passati all'ipotesi di eliminare fisicamente la vittima. Egli insiste nel sostenere di essere passato improvvisamente da una fase predisposta per il rientro dei soldi da parte di ____________ a una di natura ben diversa.\nOra, secondo giurisprudenza, per ammettere uno stato di grave angustia (art. 64 CP) occorre che l'agente sia stato spinto al reato da una situazione vicina allo stato di necessità (ancorché imputabile a sua colpa), tale da indurlo a trovare ripiego soltanto nella commissione del reato (DTF 107 IV 96). L'applicazione dell'art. 64 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice. Egli può tenere conto dell'attenuante anche nell'ambito dell'art. 63 CP. L'art. 64 CP è violato solo laddove il giudice neghi – o ammetta – le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge, oppure se, nonostante le premesse date, rifiuti l'attenuazione oltrepassando i limiti del proprio potere di apprezzamento (CCRP, sentenza del 2 ottobre 1999 consid. 2d/aa). Dalla sentenza impugnata non risulta alcunché di concreto che possa anche solo lontanamente far supporre che l'unica via possibile per il ricorrente fosse quella di coadiuvare i correi nell’uccisione di ____________. Invero il ricorrente pretende di avere temuto per la propria vita, avendogli ____________ comunicato che, dopo avere collaborato al trasferimento dei fondi, egli era ormai compromesso. Che egli rischiasse però al punto da delinquere sotto tale pressione non è stato accertato dai giudici. Tanto meno il ricorrente pretende che questi siano caduti in arbitrio trascurando un simile accertamento. Certo, il ricorrente si trovava senz’altro in uno stato emotivo particolare, che si è viepiù acuito con l'evolversi della situazione. Ma di ciò la prima Corte ha tenuto conto, riconoscendogli l'attenuante della scemata responsabilità ex art. 11 (sentenza, pag. 82 con riferimento al rapporto psichiatrico del dott. __________ citato a pag. 15 della stessa sentenza). I primi giudici hanno dunque considerato lo stato psicologico del ricorrente al momento di commisurare la pena, valutando in particolare la sua arrendevolezza di fronte alle proposte di ____________ (v. anche sentenza, pag. 15). Un ulteriore contenimento della pena giusta l’art. 63 CP non sarebbe giustificato."}