{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione dell'atto, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – possa seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentario de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matiêre de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nc) Pronunciando la condanna a 7 anni di reclusione per mancato assassinio la Corte di assise ha precisato anzitutto che il ricorrente non deve rispondere dei reati patrimoniali commessi da ____________ e ____________. Ciò nonostante – essa ha soggiunto – la pena deve essere identica a quella inflitta a ____________ per il reato di tentato assassinio in concorso con i reati di truffa e falsità in documenti. La colpa del ricorrente è apparsa infatti più grave di quella dei correi, soprattutto dal profilo soggettivo. Meglio collocato, sia per formazione scolastica, sia per solidità degli affetti familiari su cui poteva contare e per situazione professionale, il ricorrente non ha esitato a proporre a ____________ e ____________ – ottenendone l'assenso – di eliminare a pagamento un terzo che non conosceva e che non gli aveva fatto nulla. Alla Corte di assise è parso poi particolarmente grave che il ricorrente sia passato concretamente all'atto, tendendo con ____________ un proditorio agguato alla vittima, pronto a veder massacrare quest’ultima a colpi di griglia, se necessario a sparargli un colpo di fiocina per poi occultare il cadavere. Consumato il crimine, egli avrebbe incassato il saldo pattuito (450 milioni di lire).\nRichiamata l'estrema gravità della colpa e l'atteggiamento del ricorrente (fino alla confessione del 24 agosto 1998), caratterizzato da bugie e indice – secondo la Corte di merito – di nessun ravvedimento, di particolare ostinatezza e di durezza d'animo, e censurato il contegno dell’imputato anche al momento in cui, messo di fronte all'evidenza, ha dovuto ammettere di essersi trovato a ____________ nel momento critico, i primi giudici hanno nondimeno ritenuto di ridurre sensibilmente la pena di 12 anni proposta dal Procuratore pubblico. Essi hanno considerato a favore dell’imputato, anzitutto, il fatto che il reato è stato comunque mancato, come pure il fatto che l'azione criminosa è stata condotta in modo sì pericoloso, ma piuttosto dilettantesco, secondo un piano in parte improvvisato e concordato all'ultimo minuto. Essi hanno altresì considerato l’incensuratezza, il lungo carcere preventivo sofferto e, soprattutto, la particolare durezza di quello patito per quasi quattro mesi nelle carceri di Istanbul, valutando altresì la situazione personale, familiare e sociale, segnatamente la nascita di un figlio durante la detenzione e la lontananza dalla famiglia conseguente alla pena da espiare (sentenza, pag. 82-84)."}