{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEssi hanno saputo padroneggiare la situazione anche nel momento più difficile, allorché hanno dovuto recarsi presso il “Residence ____________”, dove hanno brevemente atteso la vittima con l'intenzione di ucciderla. Anche nel momento critico essi hanno dimostrato le loro reali intenzioni, predisponendo l’agguato (sentenza, pag, 83): ____________ munendosi sollecitamente della griglia in ghisa reperita nell'appartamento, colpendo violentemente al capo la vittima e tentando poi inutilmente di colpirla di nuovo e il ricorrente puntando contro la vittima, durante la violenta collutazione con ____________, il micidiale fucile subacqueo. Anche se spaventati, magari più delle vittima (sentenza, pag. 73 e 74), essi hanno posto in atto tutto quanto richiedeva l’esecuzione del mandato, che ha consentito loro di riscuotere 400 milioni di lire in contanti e che avrebbe permesso, se portato a termine secondo gli accordi, di incassare altri 450 milioni (sentenza, pag. 74). Con il loro agire gli autori hanno dunque sempre mantenuto un'attitudine confacente all'ignobile incarico, mirante a sopprimere una persona, vittima a sua volta delle malversazioni dei mandanti. Indizi suscettibili di relativizzare seriamente il principale elemento sul quale la Corte ha fondato la qualifica giuridica del (mancato) assassinio – movente particolarmente odioso consistente nell’uccidere una persona dietro compenso – non ne sono emersi (DTF 120 IV 274 in fine). La Corte delle assise criminali non ha pertanto violato il diritto federale applicando alla fattispecie l'art. 112 CP.\n5. Il ricorrente fa carico alla Corte delle assise criminali di avere violato l'art. 13 CP per non avere ordinato una perizia psichiatrica sul suo grado di responsabilità, nonostante circostanze concrete (in specie le risultanze del referto allestito dallo psicologo dott. __________ su incarico del Procuratore pubblico: act. 39 e 51; sentenza, pag. 17) lasciassero destassero fondati dubbi.\nL'art. 13 cpv. 1 CP impone, per diritto federale, un esame specialistico ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso delle facoltà mentali da parte dell'autore (DTF 118 IV 6 consid. 2, 116 IV 273 consid. 4; CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Ciò non significa che la prima Corte dovesse ordinare nella fattispecie una nuova perizia psichiatrica. Il rapporto del dott. Rossetti era stato chiesto del resto – come il ricorrente stesso ammette – per verificare se sussistessero tendenze suicide conseguenti alle condizioni psicofisiche dovute alla lunga carcerazione in Turchia e al regime carcerario nelle celle pretoriali di Mendrisio. In tale particolare contesto va considerato il citato parere medico (cfr. in particolare act. 51). È vero che il perito ha descritto il ricorrente come “un soggetto depresso, ansioso e con rallentamenti psicomotori”, rilevando che “tale costellazione, che si situa tra la nevrosi d'Ansia, configura più precisamente un Disturbo Post-traumatico da stress in una personalità narcisistica con tratti ipocondriaci e paranoidei a cui si associano comportamenti manipolatori” (sentenza, pag. 17 con riferimento ad act. 39). Il ricorrente non spiega tuttavia perché una conclusione del genere avrebbe dovuto costituire per la Corte delle assise criminali un serio motivo di dubbio sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti (e non della carcerazione). Né egli ha mai sollecitato una nuova perizia durante la fase istruttoria o nel corso del dibattimento. Certo, egli invoca la sentenza DTF 118 IV 274, secondo cui un referto specialistico va ordinato quando il reato contestato all'autore appaia inconciliabile con il suo precedente stile di vita fino al momento dei fatti. Se non che, proposto in questi soli termini, senza nemmeno spiegare in che cosa consista la pretesa differenza di attitudine e perché essa dovrebbe necessariamente rivelarsi decisiva sotto il profilo dell'art. 13 CP, il ricorso si rivela inammissibile per carenza di motivazione. Stesse il ragionamento del ricorrente, basterebbe essere incensurati per obbligare sistematicamente l'autorità a ordinare una perizia sul grado di responsabilità dell'autore di un reato, giacché il soggetto si troverebbe confrontato, con ogni evidenza, con una situazione inedita rispetto ai suo trascorsi. Ciò non è sicuramente il senso della giurisprudenza predetta. Il ricorrente fa valere infine che ____________ è stato oggetto di perizia psichiatrica proprio in applicazione del citato principio. Egli non sostanzia però tale raffronto. il ricorso sfugge perciò, di nuovo, a un esame di merito.\n6. Infine il ricorrente si duole che nella commisurazione della pena la prima Corte non ha considerato appieno la durezza del carcere preventivo sofferto, segnatamente il periodo trascorso in condizioni (notoriamente) precarie nelle carceri pretoriali di Mendrisio."}