{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) La Corte di assise ha escluso il reato di tentato, rispettivamente di mancato omicidio (e quindi la fattispecie generale prevista dall'art. 111 CP) perché gli autori hanno manifestamente agito dimostrando particolare mancanza di scrupoli, già solo per avere tra loro stipulato un infame accordo (____________ e ____________) inteso a far ammazzare, rispettivamente (il ricorrente) a provvedere all'uccisione a pagamento di una persona che per i primi due era diventata un intralcio, un ostacolo da eliminare per occultare per sempre le malversazioni da loro commesse ai suoi danni, una vittima che per il ricorrente era un semplice estraneo, una persona che non gli aveva mai fatto nulla di male (sentenza, pag. 79). Ora, come giustamente ha rilevato la stessa Corte di assise, tale attitudine, ossia l'assunzione dietro (forte) compenso dell'incarico di eliminare fisicamente una persona per aiutare i mandanti a sbarazzarsi di chi aveva subìto le loro gravi malversazioni, costituisce senz'altro un movente particolarmente odioso (DTF 118 IV 125; Corboz, op. cit. art. 112 n. 6).\nc) Il ricorrente fa valere che la Corte di assise non ha considerato fatti importanti da essa medesima ammessi, ovvero che gli autori (lui e ____________) erano alle prime armi, che hanno agito in base a un piano in gran parte improvvisato e che si erano addirittura spaventati di fronte all'estrema gravità di quanto si accingevano a fare e di quanto effettivamente fecero. Soggiunge che l'assenza di un piano prestabilito risulterebbe dal fatto che a circa mezz’ora dai fatti essi ignoravano ancora esattamente dove andare, che ____________ si era munito all'ultimo momento di una griglia trovata nell'appartamento, mai visitato prima, e che essi non hanno predisposto un piano, né principale né di emergenza, durante il pedinamento di ____________ a Misano, protrattosi per oltre un mese. ____________ si era per altro già recato a Lugano il 29 dicembre 1997, creando apprensione a ____________. Tale circostanza avrebbe dovuto logicamente spingere gli autori a prendere contromisure, ciò che però non hanno fatto, a dimostrazione che essi non erano seriamente intenzionati ad eseguire il mandato. Il ricorrente pretende inoltre di non avere intrapreso nulla di concreto per eseguire l'incarico nel lasso di tempo tra il 20 dicembre 1997 (assunzione del mandato) e il 2 febbraio 1998, di essersi limitato a un semplice pedinamento, condotto lacunosamente da terzi, tanto che la stessa vittima se ne era accorta. Per di più l'improvvisazione con la quale è stata condotta l'operazione potrebbe denotare finanche una sorta di inganno a danno di ____________ e ____________, una sorta di finzione destinata a trarre vantaggio economico, tanto che lo stesso ____________ aveva a un certo punto dubitato delle sue reali intenzioni di sopprimere ____________. Infine il ricorrente si sofferma sull'accertamento dei giudici di assise, secondo gli aggressori erano spaventati di fronte all'estrema gravità di quanto erano in procinto di fare e sostiene che ciò costituisce un ulteriore elemento a loro favore, tale da escludere che essi abbiano agito con freddezza d'animo e sprezzo per la vita altrui.\nAnche se abilmente proposte, tali considerazioni non giovano al buon esito del ricorso. Che il ricorrente e ____________ fossero alle prime armi, che avessero agito senza pianificazione, ma anzi con improvvisazione, che fossero spaventati durante l'esecuzione del crimine e che quindi non abbiano agito come consumati sicari professionisti è stato accertato, come si è detto, dalla stessa Corte del merito (v. anche sentenza, pag. 73 e 74). Tali circostanze risultano però di poco peso. Pur non disponendo di un piano specifico, il ricorrente e ____________ hanno sempre dimostrato con atti qualificati di voler eseguire l'incarico (soppressione di ____________) che ____________ e ____________ avevano loro commissionato. Ricevuta la prima rata del compenso (Lit. 400 milioni) e procuratisi gli strumenti per sopprimere la vittima (fucile subacqueo, telo e sacchi di plastica in cui nascondere il cadavere ed eventuali tracce di sangue), ____________ e il ricorrente hanno continuato a manifestare concreta disponibilità, sorvegliando e pedinando la vittima a Misano (personalmente o tramite terzi) e mantenendo costanti contatti con ____________ e ____________, tanto da essere pronti a entrare in azione in qualunque momento, anche quando ____________ aveva fatto perdere le sue tracce e stava per raggiungere Lugano."}