{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra, considerazioni del genere, essenzialmente appellatorie, sono inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Fossero anche ricevibili, esse non gioverebbero al ricorrente. La Corte di assise non ha dubitato della sincerità di ____________ né dell'affidabilità delle dichiarazioni rese da ____________ nel memoriale del 10 febbraio 1998 (rapporto di inchiesta preliminare, all. 2, classificatore 1; sentenza, pag. 44, 45 e 68). Essa ha rilevato che la somma chiesta dal ricorrente come prætium sceleris appare del tutto adeguata e credibile rispetto alla cifra che ____________ aveva (erroneamente) indicato come ammontare delle malversazioni (Lit. 1.4 miliardi), che ____________ il 24 dicembre 1998 ha prelevato in dollari e cambiato in lire l'importo tondo di 400 milioni, che ____________ ha riferito di avere consegnato tale somma a Roma (presente ____________) senza che costui avesse avuto l'occasione di tenerla in mano e che in quel periodo ____________ era tanto preoccupato da pagare qualsiasi cifra per risolvere il suo problema (sentenza, pag. 68). La Corte ha inoltre sottolineato come il ricorrente abbia fornito diverse versioni sia sull'ammontare della ricompensa, sia sullo scopo dell'incarico, dimostrandosi ancora una volta inaffidabile (sentenza, pag. 69). Accertando sulla base di siffatti riscontri che il ricorrente ha realmente percepito il compenso menzionato da ____________ e ____________, la prima Corte non si è dunque dipartita da constatazioni e considerazioni manifestamente insostenibili e pertanto arbitrarie. Ancora una volta la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\n4. Secondo il ricorrente la qualifica giuridica di assassinio cadrebbe anche in base ai fatti accertati nella sentenza impugnata. Avere agito dietro compenso – egli spiega – non basta per applicare senza ulteriori considerazioni l'art. 112 CP, poiché il movente, rispettivamente lo scopo o le modalità perverse costituiscono semplici esempi di una “particolare mancanza di scrupoli”. Tale assenza di scrupoli deve però risultare da una valutazione complessiva delle circostanze direttamente connesse all'azione. La Corte del merito – egli continua – ha però omesso una tale valutazione, trascurando finanche fatti e circostanze da essa medesima accertati.\na) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio, secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”. Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio 1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli” quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente efferato. Pur non esauriente, tale enumerazione evita che il giudice debba fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare la mancanza di scrupoli) di difficile interpretazione. L'enumerazione introdotta precisa, a differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non entrano invece in considerazione i trascorsi dell'autore e il suo modo di comportarsi dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122 consid. b; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 4 ad art. 112 CP). Secondo il Tribunale federale, il tipo di assassino a cui fa richiamo l'art. 112 CP, è quello descritto dallo psichiatra Hans Binder (Der juristische und der psychiatrische Massststab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, in: RPS 67/1952, pag. 324): una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, con egoismo crasso e primitivo, senza sentimenti sociali, che non tiene in alcun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (DTF 117 IV 269 consid. 13 con riferimenti; DTF 120 IV 274, consid. 3a, 118 IV 122 consid. 2b). In sintesi la particolare assenza di scrupoli, che delimita il campo di applicazione dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave, legata solo alla commissione dell'atto (Corboz, loc. cit. con rinvii).\nRiferendosi ai tre criteri enunciati dall'art. 112 CP – a titolo non esaustivo, come si è visto dinanzi – il Tribunale federale ha stabilito che il movente dell'autore è particolarmente odioso quando l'autore uccide per riscuotere un compenso (sicario), per rubare o addirittura senza motivo, per futilità. Lo scopo è particolarmente odioso quando l'autore elimina un testimone ingombrante o una persona che lo intralci nel compimento di un delitto o una persona che potrebbe dolersi di lui. Il modo di agire è particolarmente odioso quando, ad esempio, l'autore dà prova di crudeltà, mostrando piacere nel far soffrire o nell'uccidere la vittima (DTF 118 IV 122 consid. 2a; 120 IV 275 consid. b; Corboz, op. cit. art. 112 n. 6 segg.). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che non è corretto qualificare l'atto come assassinio fondandosi su qualsiasi elemento suscettibile di configurare una speciale gravità; al contrario, occorre procedere a una valutazione di insieme per stabilire se l'atto, esaminato alla luce di tutte le sue sfaccettature, consenta di definire l'autore come assassino. Tale è il caso quando dalle circostanze dell'atto risulta che l'autore dimostri lo sprezzo più completo per la vita altrui (DTF 118 IV 126)."}