{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche il modo con il quale gli autori hanno agito successivamente (riferito in modo credibile dalla vittima) dimostrerebbe, secondo la Corte del merito, la volontà omicida dei due. Allorché ____________ è entrato nel soggiorno, ____________ era già in agguato con la griglia in mano dietro il banco che separa la cucina. Appena lo ha scorto, gli ha assestato un colpo di griglia sulla testa, ferendolo sul lato-temporo-parietale destro. Ma la vittima non ha ceduto né ha perso i sensi e anzi, dopo avere visto l'aggressore salire sul muretto (recte parapetto: fotografia n. 77/78 act. 97) per scavalcarlo, con la griglia in mano, pronto a colpirlo di nuovo, approfittando del fatto che così facendo ____________ si era sbilanciato, egli ha reagito con la forza della disperazione ed è riuscito a infilare le dita nella griglia, senza più mollare la presa (sentenza, pag. 71). Ne è seguita la colluttazione, durante la quale ____________ ha anche visto un secondo aggressore (il ricorrente) che teneva in mano, puntato contro di lui, quella che gli sembrava una pistola ma che in realtà era il fucile subacqueo carico. Nel contempo egli ha cercato di indietreggiare, sempre lottando con ____________ e sempre osservando il ricorrente che lo minacciava con l'arma. Raggiunto il corridoio, ____________ ha visto di nuovo il ricorrente con l'arma puntata verso di lui. È riuscito però ad aprire la porta e a porsi in salvo (sentenza, pag. 71 ).\nA mente della prima Corte, la volontà di uccidere risulta dal fatto che l'imputato ha colpito la vittima con una griglia di ghisa (del peso di 8 kg) sulla testa e non già mirando ad altre parti del corpo, tentando poi di colpirle la vittima una seconda volta salendo sul muretto in modo da avvicinarsi maggiormente (sentenza, pag. 71). Dal canto suo – ha rilevato la prima Corte – il ricorrente, il quale affermava che secondo gli accordi ____________ doveva brandire la griglia ed egli il fucile subacqueo, non poteva ignorare le reali intenzioni del correo e quindi non poteva non avere accettato quanto stava accadendo. ____________ non ha mai mollato la griglia e il ricorrente mai ha richiamato il compagno, mai ha tentato di fermarlo e mai ha cercato di abbandonare la scena; anzi, a sua volta ha puntato il fucile in direzione della vittima e ha cercato di prendere la mira per sparargli. Ha quindi dimostrato – sempre stando alla sentenza impugnata – non solo di condividere l'agire di ____________, e di volersene adeguare, ma di volerlo addirittura sostenere (come d'intesa), sparando con il fucile. Facendosi scudo di ____________, tuttavia, ____________ gli ha impedito di farlo. Pur senza sparare, ha concluso la prima Corte, il ricorrente ha quindi dimostrato coi fatti di volere attentare alla vita altrui (sentenza, pag. 72 e 73).\nb) Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere trascurato le dichiarazioni rese agli inquirenti da __________ e __________, dalle quali emergerebbe l'ipotesi – negata dalla Corte di assise – di una caduta di ____________. V'è da domandarsi se, formulato in tal modo, sulla base di semplici riscontri senza pretendere che la diversa conclusione alla quale è giunta la prima Corte sia arbitraria, il ricorso sia ammissibile. Sia come sia, foss'anche ammissibile, il gravame sarebbe infondato nel merito. È vero che __________, commis di cucina presso l'albergo “__________ ”, ha riferito che ____________ aveva parlato con lui subito dopo l'aggressione, raccontandogli di essere stato affrontato nel suo appartamento da due individui muniti di un pannello in ghisa, di essere caduto a terra e di avere notato, rimanendo sempre cosciente, che uno dei due brandiva una pistola (allegato 81 al rapporto di inchiesta preliminare, classificatore 2). Non ritenendo decisiva tale dichiarazione e fondandosi sul racconto della vittima, che sia nella fase istruttoria, sia al pubblico dibattimento ha sempre escluso di essere caduto durante la colluttazione (sentenza, pag. 66), la Corte di assise non è tuttavia caduta nell'arbitrio. Essa ha saputo spiegare in modo sostenibile perché ha creduto alla vittima anziché al ricorrente, capace a suo giudizio di mentire fino all'ultimo e di non perdere la calma neppure nei momenti più compromettenti (sentenza, pag. 67).\nD'altronde il ricorrente non pretende che al dibattimento Italo ____________ abbia ribadito che la vittima sia caduta durante l'aggressione. È possibile che la questione non sia stata trattata, ma ciò non fa apparire arbitraria l'opinione dei primi giudici, stando ai quali l'ipotesi di una caduta di ____________ non è mai stata accennata da alcuno (sentenza, pag. 66). Tanto meno si ravvisa arbitrio nel fatto che la Corte ha disconosciuto la deposizione di __________ (rapporto di inchiesta preliminare di polizia, allegato 84). Davanti agli inquirenti quest'ultima (sentita pure al dibattimento), si era limitata a dire di avere udito rumori provocati da spostamenti di mobili provenienti dall'appartamento soprastante e, a un certo momento, un forte rumore “come se qualche cosa di pesante fosse caduto sopra il pavimento”. Il che non è sufficiente tuttavia per rimproverare ai primi giudici di essere caduti in arbitrio non riconducendo il citato rumore alla caduta della vittima. Basti pensare che ____________ è salito sul muretto che divide il soggiorno dalla cucina per colpire di nuovo ____________, ma che si è sbilanciato, consentendo alla vittima di difendersi (sentenza, pag. 71; cfr. act. 97 fotografie 77 e 78). Il colpo sentito dalla teste, come rileva il Procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, poteva anche riferirsi a quel momento. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto anche su questo punto."}