{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa Corte di merito ha però ritenuto che la dichiarazione dibattimentale del ricorrente (risultata priva di qualsiasi fondamento), intesa a far credere che durante la colluttazione la vittima sarebbe caduta, costituisce una sottile bugia, proferita e ribadita durante la “confessione”. Essa attesta piuttosto la lucidità e la prontezza di spirito del soggetto e, soprattutto, la sua capacità di manipolare i fatti in qualsiasi momento (sentenza, pag.67). A mente dei primi giudici il ricorrente avrebbe inoltre mentito su altri punti, segnatamente quando ha detto di non sapere nulla sulle malversazioni compiute da ____________ e ____________, ma solo di averle tutt'al più intuite, quando ha ridimensionato il prezzo pagato dai mandanti per l'esecuzione dell'incarico, e quando ha parlato di un certo “__________ ”, cioè della persona (inesistente) che gli avrebbe dovuto portare altri 20 milioni di lire per la prosecuzione del mandato (sentenza, pag. 67). Che le intenzioni dei soggetti fossero ben diverse da quelle riferite dal ricorrente al dibattimento – ha rilevato la Corte di merito – risulterebbe anzitutto dal fatto che l'imputato ha portato nell'auto da Roma e/o da Misano un fucile subacqueo, un enorme telo verde e grandi sacchi di plastica, ciò che dimostra come in precedenza egli abbia realmente promesso a ____________ e ____________ l'uccisione della vittima, come riferito da costoro (sentenza, pag. 67). Ma se il ricorrente ha formulato una promessa del genere, ha soggiunto la prima Corte, egli conosceva anche i motivi che avevano spinto i mandanti a cercare e poi ad accettare soluzioni drastiche, sapendo delle malversazioni e incassando poi realmente Lit. 400'000'000 come mercede. Ciò posto, la Corte di assise ha accertato che a mentire ripetutamente era il ricorrente e non ____________, il quale ha riferito in modo credibile di avere informato l'imputato sui reati patrimoniali in atto, né tanto meno ____________, il quale (con ____________) ha ammesso di avere pagato, rispettivamente promesso al ricorrente un'ingente somma per eliminare ____________ (sentenza, pag. 67 e 68). Il 24 dicembre 1999 – ha precisato la Corte di assise – ____________ ha infatti prelevato in dollari e cambiato in lire l'importo di 400 milioni, ossia la somma che gli stessi mandanti hanno preteso di avere poi consegnato all'imputato (sentenza, pag. 68). Per contro, a parere dei primi giudici, sul motivo e sull'entità del compenso pattuito il ricorrente ha di nuovo mentito, affermando in sede predibattimentale di avere ricevuto 60 milioni di lire per un incarico diverso, cioè per il cosiddetto “mandato di un marito geloso”. Salvo asserire poi di avere ricevuto circa 40 milioni di lire da ____________ in 3 o 4 occasioni e affermare in aula, prima delle ammissioni del 24 agosto 1999, di avere ricevuto, sempre per il “mandato del marito geloso”, complessivamente 23 milioni di lire, in tre versamenti da ____________, e durante la confessione, di avere ricevuto 100 milioni di lire solo per pedinare ____________, dovendo ricevere altri 20 milioni di lire da “__________ ” a Brogeda per il lavoro supplementare, consistente nell'inscenare la colluttazione con la vittima (sentenza, pag. 69). Anche tale “__________ ” – secondo i giudici – è però frutto delle menzogne del ricorrente, trattandosi di un nome inventato per accreditare la tesi (meno compromettente) di un compenso di 20 milioni di lire promesso da ____________ all'ultimo momento e nemmeno percepito, per indurlo a venire a ____________ a fare un po' di scena (sentenza, pag 69 e 70).\nCiò posto, la Corte di assise ha ribadito che il ricorrente ha promesso a ____________ e ____________ l'eliminazione fisica di ____________, facendosi pagare subito 400 milioni di lire e concordando un ulteriore versamento di 450 milioni di lire a lavoro ultimato. Essa ha quindi ritenuto del tutto coerente il successivo comportamento del ricorrente, dall'individuazione dell'indirizzo della vittima a Misano, alla sorveglianza attuata anche affittando un camper, fino all'urgenza di muoversi non appena saputo, il 1° febbraio 1999, dell'intenzione di ____________ di venire a Lugano. Donde il suo ingaggio fin dall'alba, la trasferta da Roma a Misano, i contatti mattutini con ____________, l'inseguimento di ____________, il suo viaggio a Lugano benché avesse perso di vista a vittima, la trasferta in Ticino con ____________ in una sola auto con a bordo un fucile subacqueo (appena acquistato), un enorme telo e grandi sacchi di plastica, destinati a occultare il cadavere, rispettivamente a celare eventuali perdite di sangue (sentenza, pag. 70). Che i due mirassero a eliminare la vittima risulterebbe anche dal fatto che, pur avendo il ricorrente usato guanti sul luogo dell'aggressione (l'appartamento di ____________), entrambi hanno affrontato la vittima a viso scoperto, come se non dovessero temere di essere riconosciute. Inoltre, giunti sul posto, essi si erano sollecitamente armati, il ricorrente con il fucile subacqueo carico e ____________ con la griglia del camino (sentenza, pag. 70)."}