{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n– ____________: la derubricaziona della condanna al reato di aggressione, la ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio; in via subordinata, la condanna per il reato di mancato omicidio, una ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio; in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio, previo allestimento di una perizia psichiatrica sul suo grado di responsabilità; in ogni caso, la ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio:\n– ____________; il riconoscimento dell'attenuante (specifica) della grave angustia e la condanna a una pena non superiore a 4 anni e 6 mesi di reclusione; in via subordinata, il riconoscimento dell'attenuante generica della grave angustia e la condanna a una pena non superiore a 5 anni di reclusione\nC. Con osservazioni del 25 ottobre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. La stessa conclusione formula ____________ nelle sue osservazioni del 28 ottobre 1999.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (at. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (REP. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 3b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).\nI. Sul ricorso di ____________\n2. Il ricorrente evoca anzitutto le sue dichiarazioni al pubblico dibattimento, in particolare durante il pomeriggio del 24 agosto 1999, nel corso del quale ha ammesso per la prima volta di essersi trovato con ____________ all'ora critica nell'appartamento n. 433 della “Residenza ____________”, dolendosi del fatto che la Corte di assise non lo ha ritenuto credibile, quanto meno nella misura in cui egli ha sostenuto di non avere avuto alcuna intenzione di uccidere ____________, ma di avere unicamente voluto spaventarlo, provocando una zuffa affinché egli non potesse recarsi a un appuntamento in banca. Secondo gli accordi presi con ____________ – egli assevera – il fucile subacqueo che egli imbracciava doveva servire soltanto per rendere credibile la messinscena e non per altro. Ora, quanto l'autore di un reato sa o ignora, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b e SJ 1993 pag. 600 consid. 2, entrambi con rinvii). Come tale, esso può essere rivisto dalla Corte di cassazione e di revisione penale solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP; sulla definizione v. consid. 1).\na) La prima Corte ha ritenuto che se il ricorrente e ____________ avessero realmente voluto limitarsi alle azioni pretese, essi andrebbero considerati autori colpevoli di aggressione (art. 134 CP), la vittima essendo stata assalita e colpita al capo da ____________ con una griglia in ghisa, riportando lesioni, e gli autori non avendo infierito quando – stando al ricorrente – la vittima era caduta per terra, in una posizione che non le avrebbe consentito di alzarsi facilmente, a causa di problemi alla colonna vertebrale (sentenza, pag. 65 e 66). I primi giudici hanno però escluso una simile ipotesi, accertando che i due avevano davvero voluto sopprimere ____________. Essi hanno rilevato che il ricorrente è una persona intelligente, istruita, caparbia e ostinata, pronta a mentire a oltranza, tenendo testa agli inquirenti per lungo tempo (nonostante la dura carcerazione patita a Istanbul), manipolando persino i propri difensori, e capace pure di mantenersi lucida e calma anche in situazioni difficili. La Corte ha considerato “raggelante” che durante la verbalizzazione del 24 agosto 1999 per ben due volte il ricorrente ha ribadito di avere visto – o per lo meno pensato di vedere – durante la collutazione con ____________ la vittima “per terra” (sentenza, pag. 66). Essa ha rilevato che nel verbale del 3 febbraio 1998 (all. 53 al rapporto di inchiesta preliminare, classificatore 1) ____________ aveva espressamente dichiarato di non avere, in seguito al colpo di griglia, perso i sensi. In aula costui ha ribadito tale affermazione, aggiungendo che se fosse caduto sarebbe stata la sua fine, considerato che egli avrebbe potuto rialzarsi soltanto con difficoltà a causa di problemi alla colonna vertebrale. La prima Corte ha pure soggiunto che nessuno in quel momento ha approfondito la questione, nel senso che nessuno ha evocato l'ipotesi contraria. Se i fatti si fossero realmente svolti nel modo preteso dal ricorrente, sempre secondo la Corte di assise, l'unica deduzione logica e coerente potrebbe essere quella che gli aggressori, pur avendone avuto l'occasione, si sono deliberatamente astenuti dall'infierire sulla vittima (sentenza, pag. 66 e 67)."}