{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-56_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59059&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3181fe7b5b4e3c04674f0b7c888244ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:23", "Checksum": "7f9831d176fdf58a69d5c0a0096c17b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.02.2000 17.1999.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.1999.00057 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nPiccirilli, vicecancelliere |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati:\n|\n|\n- il 4 ottobre 1999 (inc. 17.99.000056) da ____________,\n(patrocinato dagli avv.ti __________)\n– il 7 ottobre 1999 (inc. 17.99.00057) da |\n|\n|\n|\n____________\n(patrocinato dall'avv. __________)\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 17 agosto 1999 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti loro e di\n____________\n(patrocinato dall'avv. __________), non ricorrente |\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;\n2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;\n3. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 27 agosto 1999 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato ____________, ____________ e ____________ per i titoli di mancato assassinio, truffa e falsità in documenti. Essa ha giudicato:\n– ____________ e ____________ coautori di ripetuta truffa per avere, anche al fine di procurare a ____________ i mezzi per coprire ammanchi da lui causati a favore di terzi in danno del conto “____________”, ingannato ripetutamente e con astuzia gli organi e i funzionari della Banca ____________ servendosi di tre falsi fax attestanti, contrariamente al vero, altrettanti ordini di ____________ di trasferire ingenti somme di denaro (in totale Lit. 3'162'871'700 e US$ 1'611) dai conti ____________ e ____________ – aperti presso la citata banca – sul conto Odyseum, sul quale essi avevano diritto di firma, causando alle società ____________ ed ____________, rispettivamente al proprietario economico dei fondi sottratti, un danno di pari importo, solo in parte recuperato;\n– ____________ e ____________, inoltre, coautori colpevoli di ripetuta falsità in documenti, per avere ripetutamente confezionato, spedito e fatto uso di falsi documenti (fax recanti la firma contraffatta di ____________ e quindi i falsi ordini di bonifico), nell'intento di compiere la progettata truffa in danno degli organi e dei funzionari della Banca ____________;\n– ____________, ____________ e ____________ coautori di tentato assassinio (____________ e ____________), rispettivamente di mancato assassinio (____________) per avere, in correità con ____________, concordato senza scrupoli l'uccisione a pagamento di ____________, per poi farne sparire il cadavere, da un lato per mascherare le malversazioni compiute da ____________ e ____________ sui conti ____________ e ____________, dall'altro per far credere che la scomparsa di ____________ fosse dovuta a fuga conseguente agli indebiti ordini di trasferimento dai citati conti (che quest'ultimo deteneva fiduciariamente per mandato di terzi), segnatamente per avere ____________ e ____________ pagato anticipatamente a ____________ la somma di Lit. 400'000'000 e promessogli ulteriori Lit. 450'000'000 a lavoro ultimato, per avere ____________ e ____________ accompagnato i sicari, rispettivamente la vittima sul luogo del preventivato crimine (“Residence ____________” di ____________) e per avere ____________ e ____________ affrontato ____________, il primo con un fucile subacqueo e il secondo con una griglia da camino, con la quale lo ha colpito alla testa (procurandogli lesioni) e ha tentato di colpirlo ulteriormente, non riuscendo però a ucciderlo per la pronta reazione della vittima, che è riuscita a darsi alla fuga e a chiamare soccorso.\nLa Corte di assise ha condannato pertanto:\n– ____________, avendo dimostrato sincero pentimento, alla pena di 7 anni di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento a ____________ della somma simbolica di un franco per torto morale;\n– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità e avendo dimostrato sincero pentimento, alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento a ____________ della somma simbolica di un franco per torto morale;\n– ____________ alla pena di 7 anni di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento allo Stato della somma di Lit. 400'000'000 a valere quale risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito.\nComputato a tutti il carcere preventivo sofferto, come pure a ____________ la carcerazione estradizionale in Turchia, la Corte di assise ha ordinato la confisca del saldo del conto n. __________ intestato alla società __________, __________, della somma di fr. 103'000.– depositata sul conto n. 11454 di ____________ presso la Banca Raiffeisen di __________ il 22 dicembre 1997, delle somme di fr. 133'700.– e di fr. 24'101.50 (Lit. 29'500'000.–) versati sul conto del Ministero pubblico presso la Banca __________, già rinvenuti nella cassetta n. __________ della stazione __________ e ivi depositati da ____________, demandando a causa separata l'assegnazione dei suddetti importi al legittimo proprietario. La Corte delle assise criminali ha pure ordinato la confisca degli strumenti usati da ____________ e da ____________ nel tentativo di uccidere ____________. Infine essa ha ordinato, a determinate condizioni, il dissequestro di alcune somme di denaro a favore dei rispettivi titolari.\nB. Contro la sentenza di assise ____________ e ____________ hanno inoltrato il 30 e 31 agosto 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 4, rispettivamente il 7 ottobre successivi essi chiedono:"}