4 e 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.– b) spese fr. 100.– fr. 1'100.– sono posti a carico dello Stato. 3. Intimazione: