Per il ricorrente, l'imputato non poteva ignorare l'esatta capacità del serbatoio, né la prima Corte non poteva dimenticare la tanica di benzina rinvenuta nel bagagliaio, la cui presenza è stata giustificata dall'imputato con motivazioni contraddittorie. Egli richiama pure il comportamento dell'accusato durante il viaggio di ritorno dalla Mecedonia, asseverando che costui, a differenza di quanto era avvenuto in Italia e in Ungheria, ha viaggiato con l'indicatore della benzina poco sopra lo zero.