{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-55_2000-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59057&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "878b3388edfef00c1e655f043115db26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:33", "Checksum": "270a2be5f84d493bed95a2329feb40b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Alla Corte di assise il Procuratore pubblico rimprovera di non avere sufficientemente approfondito, accanto all'assenza di ____________ sulla Mercedes al passaggio delle frontiere, la delega rilasciata dallo stesso ____________ al prevenuto per condurre il veicolo. A suo parere essa avrebbe inspiegabilmente dimenticato che, interrogato sul motivo per cui era stato redatto tale documento, l'imputato non era stato in grado di dare spiegazioni, quando invece sapeva già dal 4 settembre 1998, giorno del rilascio della delega e della partenza per la Macedonia, che avrebbe guidato il veicolo da solo. L'argomentazione del Procuratore pubblico è però, una volta ancora, appellatoria, mirante unicamente a prospettare una diversa versione dell'accaduto. Per tacere del fatto che, come risulta dal verbale del 9 gennaio 1999 (act. 48/11 pag. 7), il ricorrente aveva spiegato che la delega era il documento che lo abilitava a guidare legalmente. Inoltre il documento costituisce se mai un indizio a favore di lui, giacché egli poteva supporre senza arbitrio che ____________ non gli avrebbe consegnato un tale compromettente scritto se avesse occultato nel veicolo sostanze stupefacenti.\n7. Riferendosi al considerando 4.2 della sentenza impugnata, il Procuratore pubblico fa valere che le contraddittorie e incredibili dichiarazioni dell'accusato sul serbatoio della Mercedes, la sua capacità e il numero dei rifornimenti eseguiti durante il tragitto, come pure sulla persona che si sarebbe occupato di questi ultimi e sui litri di volta in volta immessi, sono state arbitrariamente vagliate dalla Corte di assise con motivazioni che non trovano riscontro negli atti. Ora, considerati i pochi litri di carburante versati nel serbatoio a ogni rifornimento (da 16 a 25, quando il pieno è di 70 litri), può invero suscitare qualche perplessità la conclusione dei primi giudici, stando ai quali cui le contraddizioni emerse porterebbero in fin dei conti a una doppia interpretazione, nel senso che esse potrebbero costituire indizio di malafede, ma anche di difficoltà mnemonica e quindi di buona fede, ove si consideri che il prevenuto avrebbe potuto eludere il problema se appena si fosse limitato ad affermare che dei rifornimenti si era sempre occupato il proprietario dell'automobile (sentenza, consid. 13). Dubbi può destare il fatto, in particolare, che l'imputato si sia fermato in Italia due o tre volte a far benzina quando la lancetta dell'indicatore segnava ancora press'a poco la metà. Ciò potrebbe far pensare ch'egli fosse consapevole della ridotta capacità del serbatoio (da 70 a 40 litri). Senza incorrere in arbitrio i primi giudici hanno spiegato però perché la prudenza di cui ha dato prova l'accusato non può ancora essere considerata come indizio a suo carico. Rilevato che il prevenuto non è persona particolarmente cognita di automobili, essi hanno ritenuto credibile che costui ignorasse che il serbatoio poteva contenere fino a 70 litri di benzina; quanto alla previdenza dimostrata nei frequenti rifornimenti, essi hanno ricondotto tale comportamento proprio al senso di prudenza stesso o semplicemente al fatto di profittare delle pause-caffè per rifornirsi di benzina, senza attendere che la lancetta dell'indicatore si avvicinasse alla riserva (sentenza, pag. 13). Trattasi di argomentazioni magari opinabili, ma sicuramente non insostenibili.\nIl Procuratore pubblico evoca affermazioni che l'accusato avrebbe proferito durante l'inchiesta per quanto attiene alla quantità di carburante immessa nel serbatoio, affermazioni suscettibili di denotare malafede e inaffidabilità, lo stesso accusato nemmeno avendo addotto tutte le giustificazioni riportate nella sentenza impugnata. Per il ricorrente, l'imputato non poteva ignorare l'esatta capacità del serbatoio, né la prima Corte non poteva dimenticare la tanica di benzina rinvenuta nel bagagliaio, la cui presenza è stata giustificata dall'imputato con motivazioni contraddittorie. Egli richiama pure il comportamento dell'accusato durante il viaggio di ritorno dalla Mecedonia, asseverando che costui, a differenza di quanto era avvenuto in Italia e in Ungheria, ha viaggiato con l'indicatore della benzina poco sopra lo zero. Una volta di più tuttavia il pubblico Ministero confonde il ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio con un atto di appello, insistendo nel contrapporre alla fattispecie accertata dalla Corte di assise una diversa ricostruzione degli accadimenti fondata su riscontri che consentirebbero di giudicare il caso in altro modo. Ma ciò non basta per dimostrare che i primi giudici siano trascesi in arbitrio ritenendo che gli indizi raccolti non fossero concludenti, in particolare che essi potevano essere risolti sia a sfavore, sia a favore del prevenuto, onde l'applicazione del principio in dubio pro reo. In altri termini alla Corte di merito può essere fatto carico tutt'al più di avere emanato un giudizio discutibile; ciò non è ancora sufficiente, tuttavia, per accogliere una doglianza di arbitrio."}