{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-55_2000-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59057&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "878b3388edfef00c1e655f043115db26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:33", "Checksum": "270a2be5f84d493bed95a2329feb40b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Il Procuratore pubblico fa valere che non può neppure essere condivisa la conclusione della Corte di assise, secondo cui l'affermazione dell'imputato di avere saputo solo durante il viaggio di ritorno dalla Macedonia della successiva partenza per la Germania, troverebbe conferma nella testimonianza della figlia __________. Sia quest'ultima sia ____________ – egli obietta – hanno fornito versione discordanti. Il Procuratore pubblico trascura però che i primi giudici hanno avvertito il problema, rilevando che soltanto dopo avere sentito la deposizione della figlia il prevenuto si è ricordato che la proposta di accompagnarlo in Germania gli era stata fatta da ____________ non dopo essere ritornati dalla Mecedonia, come in un primo momento aveva sostenuto, ma già durante il viaggio di ritorno (sentenza, pag. 9). Come si è visto, essi hanno però precisato che le contraddizioni emerse al riguardo – come pure su altri episodi – non erano tali da minare la credibilità del soggetto, ove si consideri che l'esperienza insegna come non sia sempre facile rievocare il passato su dettagli di contorno, specialmente ove chi li ripropone non vi attribuisce particolare importanza, e che, per il resto, non sono emersi fatti suscettibili di smentire l'accusato. Il ricorrente considera arbitrarie anche tali considerazioni, facendo carico ai primi giudici di avere sottovalutato le contraddizioni fondandosi sull'esperienza giudiziaria anziché valutarne il significato nell'ambito delle versioni fornite dal prevenuto. A torto, giacché la Corte di assise non si è accontentata di esaminare la credibilità dell'accusato sulla sola scorta delle considerazioni richiamate nel ricorso (ossia limitandosi a rilevare che le contraddizioni in cui l'accusato sarebbe caduto potevano essere finanche scusabili), ma ha valutato l'affidabilità del soggetto anche alla luce di altri riscontri oggettivi – esenti da arbitrio – suscettibili a suo giudizio di confermarne i contenuti essenziali (sentenza, pag. 11). Anche su questo punto la sentenza impugnata è pertanto esente da arbitrio.\n4. Il Procuratore pubblico rimprovera alla Corte delle assise criminali di avere errato manifestamente, ritenendo che l'assenza di ____________ al momento di varcare le frontiere non costituisse ancora un elemento idoneo a rendere poco credibile la giustificazione addotta dal compagno di viaggio, segnatamente quella di voler incontrare persone che fossero in grado di orientarlo sul paese in cui si trovavano i profughi. ____________ – soggiunge il Procuratore pubblico – era per l'imputato un albanese del Kosovo, uno \"spitar\", ovvero una persona sgradita e inaffidabile. L'argomentazione non dimostra però la manifesta insostenibilità dell'opinione espressa dalla prima Corte, stando alla quale l'assenza di ____________ alla partenza da Rijeka e in prossimità dei passaggi di confine, segnatamente nei pressi della dogana svizzera, non doveva necessariamente insospettire l'imputato. La prima Corte ha infatti considerato a suo favore che anche durante la precedente trasferta in Macedonia ____________ non lo aveva coinvolto nei suoi spostamenti e negli incontri con le persone ivi incontrate e che già poche ore dopo il fermo in dogana egli aveva rivelato la presenza nella zona dello stesso ____________, fornendone i connotati, ciò che mal si concilia con una collusione tra i due (sentenza, pag.12). Domandandosi inoltre se i pretesi amici \"italiani\" esistessero soltanto nella fantasia di ____________ – escludendo comunque che il prevenuto lo potesse supporre – i primi giudici hanno rilevato altresì che il tassista ____________ aveva riferito di avere accompagnato nel corso dell'estate precedente lo stesso ____________ alla stazione dei bus di Trieste, dove costui avrebbe dovuto incontrare una persona che arrivava da Milano e dove, senza averla vista, costui ha ricevuto sul cellulare una telefonata alla quale aveva risposto in albanese, per poi chiedergli di riportarlo a Fiume passando da Kopra e non da Kuzine (sentenza, pag. 12). Senza incorrere in arbitrio di sorta i primi giudici hanno dunque saputo spiegare le ragioni che li hanno spinti a credere all'imputato."}