{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-55_2000-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59057&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "878b3388edfef00c1e655f043115db26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:33", "Checksum": "270a2be5f84d493bed95a2329feb40b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Stando alla sentenza impugnata, il ricorrente si è in effetti più volte contraddetto. Soltanto dopo avere preso atto della deposizione delle figlia – hanno rilevato i primi giudici – egli si è ricordato di avere raccontato una bugia alla moglie, facendole credere, al momento della partenza per la Macedonia, che essi si sarebbero recati in Italia per la vendemmia. Sempre secondo la Corte di assise, mentre durante l'inchiesta l'imputato ha affermato che da Ohrid (Macedonia) ____________ si era recato in Albania con la Mercedes, al dibattimento egli ha riferito che in realtà non ne era sicuro, visto che per alcuni giorni egli non aveva più notato l'automobile nel posto dove era stata posteggiata all'arrivo e che ____________ gli aveva riferito di averla prestata a un parente e, in seguito, di averla portata in un'autorimessa per una riparazione. D'altro canto, solo grazie alla deposizione della figlia il prevenuto si era ricordato che ____________ gli aveva proposto di accompagnarlo in Germania non dopo essere ritornati dalla Macedonia, come in un primo momento aveva sostenuto, ma già durante il viaggio di ritorno. Secondo la Corte di assise l'accusato si sarebbe infine ulteriormente contraddetto, facendo credere in un primo tempo che la tanica trovata nella Mercedes era stata acquistata da ____________ prima della partenza per la Macedonia e dicendo in seguito di avere pensato che si trattava di un accessorio in dotazione dell'automobile (sentenza, pag. 9).\nb) I primi giudici non hanno tuttavia considerato determinanti tali contraddizioni e imprecisioni. Rilevato che l'esperienza insegna come spesso sia difficile rievocare con precisione fatti passati, essi hanno rilevato che non soltanto non erano emersi fatti suscettibili di smentire apertamente l'accusato, ma che su più di un punto il racconto trovava conforto nelle risultanze istruttorie. Ad ____________ – secondo la Corte di merito – era stata effettivamente ritirata la licenza di condurre, tant'è che anche nei viaggi precedenti si era fatto accompagnare da un terzo (il tassista ____________). Che il prevenuto sia stato ingaggiato proprio perché ____________ non aveva più la patente è stato anche confermato da ____________ e dallo stesso ____________, che in tal modo evitava di pagare il citato tassista. Sempre per i primi giudici, anche il motivo che ____________ avrebbe addotto per giustificare la trasferta in Macedonia (il soccorso a famigliari profughi) trovava conferma nelle deposizioni dello stesso ____________, che confermava di essersi assentato per tre giorni da Ohrid, e di ____________. ____________ e ____________ – a mente della Corte di assise – hanno pure confermato sia i controlli doganali, sia il guasto alla pompa di benzina della Mercedes sulla via del ritorno A loro volta, ha soggiunto la Corte di merito, il titolare e la cameriera del bar “__________ ” hanno confermato che, effettivamente, durante la sosta a Como per bere un caffè il prevenuto e il suo compagno di viaggio non si sono incontrati con altre persone. Pur rilevando infine che ____________ contestava di avere accompagnato l'imputato in Italia, facendo valere di essersi limitato a prestargli l'automobile per due giorni, in modo da permettergli di raggiungere la Germania, la Corte di assise non ha creduto a costui, sia perché egli aveva avanzato la proposta di farsi accompagnare in Germania davanti a ____________, sia perché proprio la sera del 20 settembre 1998 verso mezzanotte, egli aveva telefonato a ____________ pregandolo di andare a prenderlo con il suo taxi a Trieste, sia perché è stato possibile accertare che i due avevano varcato il passaggio doganale tra la Slovenia e la Croazia alle ore 1.30 del 21 settembre successivo, sia perché ____________ ha riferito che uno o due giorni dopo la partenza del padre e di ____________, costui le aveva telefonato dicendole di essere in Italia e che sarebbe arrivato presto in Italia (sentenza, pag. 10 e 11).\nc) Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di essere caduta in arbitrio considerando quale elemento di conferma della versione dell'imputato il fatto che ____________ era sprovvisto della patente, circostanza che non è stata oggetto di alcuna inchiesta. La doglianza non può essere condivisa. A prescindere dal fatto che incombeva se mai al Ministero pubblico verificare la fondatezza della contestata allegazione, i primi giudici non hanno ciecamente creduto al prevenuto, ma si sono fondati su elementi di rilievo, come la traduzione della decisione 14 aprile 1998 con la quale l'autorità croata ha ritirato all'accusato la patente (infliggendogli pure una multa di 11 mila kune), sulla circostanza che già nei suoi viaggi precedenti ____________ si era fatto accompagnare dal tassista ____________ e sulle deposizioni di ____________ e di ____________, che hanno confermato quanto riferiva lo stesso imputato (sentenza, pag. 10). Ritenendo l'accusato credibile sui motivi che avrebbero spinto ____________ a ingaggiarlo, la Corte di assise non ha pertanto violato il divieto dell'arbitrio.\nd) A mente del Procuratore pubblico, la Corte di merito sarebbe caduta in arbitrio anche dando credito all'affermazione, secondo cui l'imputato e ____________ non si sono incontrati con altre persone a Como. Le testimonianze della cameriera e della gerente dell'esercizio ove i due si sarebbero fermati – egli assevera – hanno potuto riferire unicamente di ciò che è avvenuto all'interno del locale per il tempo necessario alla consumazione di due caffè. È quindi possibile che un incontro abbia potuto avere luogo altrove. Se non che, l'argomento è di chiara connotazione appellatoria e, come tale, inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio."}