{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-55_2000-01-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59057&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "878b3388edfef00c1e655f043115db26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:33", "Checksum": "270a2be5f84d493bed95a2329feb40b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n27 gennaio 2000/rf\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 settembre 1999 presentato dal\n|\n|\nProcuratore pubblico del Cantone Ticino |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 28 luglio 1999 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti di\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 20 settembre 1998 alle ore 8.30 ____________, cittadino croato domiciliato a Fiume (Rijeka), si è presentato al valico doganale di Chiasso su una Mercedes \"230 E\" con targhe croate appartenente a ____________, pure risiedente in Croazia. Partito da Fiume il giorno prima, egli era intenzionato – a suo dire – a raggiungere la Germania passando dalla Svizzera. Insospettiti dalla recente data di emissione del passaporto e da numerosi timbri d'entrata e di uscita apposti da vari Stati balcanici, le guardie di confine hanno ispezionato il veicolo. Rinvenute nel bagagliaio una tanica vuota e due pompe elettriche della benzina nuove, esse hanno sospettato la manomissione del serbatoio. Smontato il sedile posteriore, gli agenti hanno spostato leggermente il serbatoio dalla sua sede e con l'ausilio di uno specchio hanno visto dietro di esso alcuni involucri avvolti con nastro adesivo marrone. ____________, che durante l'ispezione del veicolo aveva dato segni di nervosismo, è stato ammanettato e condotto negli uffici, dove è stato guardato a vista e spogliato degli effetti personali, tranne i vestiti. Nel frattempo le guardie hanno prelevato uno degli involucri. Analizzatone il contenuto per mezzo di reagenti, esse hanno riscontrato la presenza di eroina. Il serbatoio è stato perciò rimosso, ciò che ha consentito di ricuperare 35 “pani” di circa 0.5 kg l'uno contenenti eroina. La quantità complessiva di eroina sequestrata, con un grado di purezza media del 30%, è risultata di circa 16.5 kg. Smontato il serbatoio della Mercedes, è stato possibile scoprire anche un sistema elettrico che consentiva l'apertura del ricettacolo contenente i “pani” grazie a un'apertura della lamiera dietro lo schienale del sedile.\nB. Con sentenza del 28 luglio 1999 la Corte delle assise criminali in Lugano ha prosciolto ____________ dall'accusa di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti. Essa ha ritenuto che l'imputazione di avere detenuto, trasportato e trafugato in Svizzera dalla Croazia, d'intesa con ____________ (proprietario del veicolo), transitando dalla Slovenia e dall'Italia, l'eroina rinvenuta dalle guardie di confine durante il controllo eseguito al valico di confine la mattina del 20 settembre 1998 non era sorretta da prove sufficienti.\nC. Contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha presentato il 28 luglio 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 settembre successivo, egli chiede che ____________ sia riconosciuto colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti e sia condannato a 10 anni di reclusione con espulsione a vita dal territorio svizzero. In subordine egli postula, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 1999 ____________ propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di non avere correttamente apprezzato gli indizi a carico dell'imputato, in particolare di averli vagliati singolarmente e non nel loro insieme, giungendo in tal modo a una conclusione insostenibile e pertanto arbitraria. In sostanza, egli censura l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dalla Corte di assise. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b)."}