Il ricorrente neppure pretende che per far prevalere le proprie tesi e i propri metodi antivivisezionistici o che per informare compiutamente il pubblico dovesse avvalersi di accuse chiaramente diffamatorie. Tanto più che –come rettamente rilevato dal Pretore– le affermazioni diffamatorie nulla hanno a che fare con il contesto della lotta contro la vivisezione, ma hanno mero carattere di offesa personale. Giustamente il primo giudice ha pertanto ritenuto che ciò basterebbe per negare la prova della buona fede. Se non che egli si è ciononostante chinato sulla questione (pag. 10 cpv. 2 e 3), rilevando che la dichiarazione giurata del prof. __________ (doc.