4.3 Anche su questo punto il ricorso si rivela privo di fondamento. In effetti il ricorrente non spende una sola parola per confutare l’accertamento del Pretore, secondo il quale le divulgazioni erano avvenute non tanto per informare il pubblico sulla persona cui pervenivano le offerte, bensì unicamente per attaccarla personalmente e per screditarla, o ancora per offendere lei e chi la difendeva. Non solo. Il ricorrente neppure pretende che per far prevalere le proprie tesi e i propri metodi antivivisezionistici o che per informare compiutamente il pubblico dovesse avvalersi di accuse chiaramente diffamatorie.