Tuttavia, per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è ammesso alla prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti –non nell’interesse pubblico o non per un motivo comunque oggettivamente e soggettivamente sufficiente e prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza– devono ricorrere cumulativamente per l’esclusione dell’ammissione alla prova della verità (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel,