Anche su questo punto la sentenza impugnata va pertanto confermata. 4. Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia, per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è ammesso alla prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.