del __________ (pag. 9, cpv. 2). Il ricorrente rileva, per contro, che la frase contenente il termine raggiri non era stata ritenuta offensiva nell’ambito del procedimento civile contro di lui promosso dalla parte civile sia dal Pretore del distretto di Bellinzona con sentenza del 26 maggio 1997 che dalla I Camera civile con giudizio del 7 dicembre 1998, circostanza di cui inspiegabilmente il primo giudice non ha tenuto conto. Per quanto concerne l’affermazione relativa al rastrellare danaro, a suo dire si tratta di un legittimo giudizio di valore dato sull’operato della querelante e non ha nessuna connotazione morale negativa. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato.