Ripetuta diffamazione 3.1 L’art. 173 n. 1 CP (“diffamazione”) punisce con la detenzione sino a sei mesi o con la multa –a querela di parte– chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. L’onore protetto dall’ordinamento penale è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c). Il rispetto degli altri costituisce una condizione essenziale per una vita sociale armoniosa, sicché gli art. 173 segg.