Lo scopo dell’ordine impartito dal Pretore al ricorrente era di fargli divieto di ripetere affermazioni atte a far passare la vittima per persona dedita alla calunnia. Del resto, da un lato egli non pretende di non avere capito il significato dell’ordine, limitandosi a pretendere che mancando il termine mania non vi sia equivalenza tra le due espressioni, e dall’altro non spende una parola sull’accertamento del Pretore, per il quale il testo che fu alla base dell’azione civile che aveva portato al menzionato ordine era nel suo insieme analogo e si riferiva ai medesimi fatti riportati nell’articolo del 31 agosto 1997 (sentenza pag. 11 cpv. 3 in fine).