2.3 Con decisione del 19 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano aveva tra l’altro fatto ordine all’accusato di astenersi, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dal ripetere verbalmente o per iscritto o sotto qualsiasi forma all’indirizzo di ____________ l’affermazione “per una sua forma di calunniomania più unica che rara”. Secondo il ricorrente il significato della frase contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del __________ “.... la calunniatrice ____________ poté sbandierare la propria ....” è sostanzialmente diverso perché difetta della connotazione patologica insita nel termine mania.