Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157). La prescrizione dell’azione penale (anche quella assoluta) è in ogni caso sospesa tra il giorno della pronuncia di una sentenza contumaciale e quello della sua revoca definitiva (Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Vol. I, 4a edizione, pag. 250; SJZ 1975 n. 71, pag. 160; DTF inedita del 30 marzo 1982 in re A M., consid. 4). 2.2 Nel caso concreto la violazione dell’ordine impartito all'accusato dalla I Camera civile del Tribunale di appello avvenuta in una data imprecisata del mese di giugno 1996 è stata giustamente ritenuta prescritta dal Pretore già nel giudizio contumaciale.