2 CP, con il decorso di un termine pari al doppio della durata normale. Il termine comincia a decorrere il giorno in cui è stato compiuto il reato, ovvero il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un reato perpetrato mediante atti successivi, ovvero il giorno in cui è cessata l'esecuzione di un reato continuato (art. 71 CP). La prescrizione assoluta non si interrompe, salvo nell'ipotesi –estranea nel caso in esame– di una sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 100 Ib 275, 111 IV 89). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157).