Considerando in diritto: 1. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del procedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep 1973 240 consid. 7; CCRP, sentenze del 17 maggio 1999 in re W. e del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Non sono pertanto ammessi tutti quei documenti annessi dalle parti civili alle osservazioni del 13 settembre 1999, non indicati nell’elenco con la menzione “già agli atti”. 2.