{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-54_1999-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59053&nX40_KEY=4711480&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ca6c742c77c9ea6073f811cf6dce573"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.1999.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:52:04", "Checksum": "423ced765feeaa80a72acc0a9327d5b0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.3 Anche su questo punto il ricorso si rivela privo di fondamento. In effetti il ricorrente non spende una sola parola per confutare l’accertamento del Pretore, secondo il quale le divulgazioni erano avvenute non tanto per informare il pubblico sulla persona cui pervenivano le offerte, bensì unicamente per attaccarla personalmente e per screditarla, o ancora per offendere lei e chi la difendeva. Non solo. Il ricorrente neppure pretende che per far prevalere le proprie tesi e i propri metodi antivivisezionistici o che per informare compiutamente il pubblico dovesse avvalersi di accuse chiaramente diffamatorie. Tanto più che –come rettamente rilevato dal Pretore– le affermazioni diffamatorie nulla hanno a che fare con il contesto della lotta contro la vivisezione, ma hanno mero carattere di offesa personale. Giustamente il primo giudice ha pertanto ritenuto che ciò basterebbe per negare la prova della buona fede. Se non che egli si è ciononostante chinato sulla questione (pag. 10 cpv. 2 e 3), rilevando che la dichiarazione giurata del prof. __________ (doc. 4) nulla modificherebbe alle affermazioni diffamatorie contenute negli articoli pubblicati sul __________ del 29 giugno 1997 e sul __________ del 14 e 15 giugno dello stesso anno, riferendosi all’acquisto della casa di Arbedo, né al testo pubblicato sul __________ del 14 settembre 1997, limitandosi ad affermare di essere a conoscenza che la casa fu acquistata nel 1988 con una donazione di fr. 100’000.–, con l’accensione di un’ipoteca pagata attingendo al conto bancario sul quale confluivano le offerte sollecitate agli zoofili dalla parte civile (doc. 4, n. 3.2). Circostanza questa che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non prova l’asserzione che si trattasse di “... torbidi affari ...” già solo perché si tratta di una semplice asserzione non documentata da pezze giustificative o per lo meno da indizi. Né peraltro il documento 11 invocato dal ricorrente ha la valenza indiziaria pretesa. Dal momento che il ricorrente non pretende che l’audizione testimoniale del prof. __________ avrebbe suffragato la propria tesi con ulteriori elementi rispetto a quelli di cui si è detto, non fa conto di esaminare se negandola il Pretore abbia violato l’art. 4 Cost.\n5. La reiezione integrale del gravame comporta il carico degli oneri processuali al ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), il quale rifonderà alla parte civile un’equa indennità per ripetibili in questa sede.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l’art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 1’000.– di ripetibili in questa sede.\n3. Intimazione a:\n– ____________, c/o __________;\n– avv. __________;\n– ____________, avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}