{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-54_1999-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59053&nX40_KEY=4933344&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ca6c742c77c9ea6073f811cf6dce573"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:23:41", "Checksum": "c3deb53553665814121ec64dd2e3a1e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.3 Diffamante è stata giudicata dal Pretore anche l'affermazione contenuta nell’edizione del 14 settembre 1997 del __________ “.... Sennonché il povero avvocato __________ non riuscì a persuadere che una sola persona in tutta la Svizzera disposta a testimoniare quel 18 ottobre 1995 a favore della sua cliente: il proprio papà, __________, avvocato anche lui, implicato anche lui nei torbidi affari della commercialista sua cliente, in merito all’acquisto di una Casa in quel di Arbedo, attuale residenza della scaltra superprotetta ....”. Il ricorrente assevera che implicato non significa affermare una partecipazione attiva e consapevole e torbido riferito a un affare ha principalmente la connotazione di affare poco chiaro, non però illecito o illegale. La censura non merita tutela. Nuovamente il ricorrente si limita ad estrapolare dal loro contesto le due parole, dando loro una interpretazione riduttiva. In realtà l’affermazione che qualcuno è implicato in torbidi affari, nell’accezione comune non significa altro che una determinata persona è coinvolta, partecipe o finanche corresponsabile (cfr. Zingarelli, op. cit.) degli affari che mancano di chiarezza e limpidezza o anche poco onesti (Zingarelli, op. cit.) di un’altra. Anche su questo punto la sentenza impugnata va pertanto confermata.\n4. Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia, per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è ammesso alla prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti –non nell’interesse pubblico o non per un motivo comunque oggettivamente e soggettivamente sufficiente e prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza– devono ricorrere cumulativamente per l’esclusione dell’ammissione alla prova della verità (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a edizione, n. 15 ad art. 173 CP, pag. 650).\n4.1 Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato che l'accusato, come rettamente rilevato dalla I Camera civile nella sentenza del 7 dicembre 1998, non ha mai dimostrato di avere avuto prevalenti interessi pubblici ad affermare che la parte civile aveva finalmente confessato di appartenere al clan della vivisezione. Sempre secondo il primo giudice il testo stesso della pubblicazione e le annose diatribe fra le parti sfociate in innumerevoli giudizi di tribunali attestano come in realtà questi reiteri accuse pesanti nei confronti della parte civile non già nell’intento di far prevalere i suoi metodi antivivisezionistici, bensì per attaccarla e screditarla in quanto persona, non aggiungendo peraltro le espressioni utilizzate nulla alla sua causa né dimostrando esse che egli avrebbe ragione rispetto alla tesi dell’avversaria, anzi esulando dallo stretto contesto della lotta alla vivisezione (pag. 10 in alto). Anche in merito all’articolo relativo ai torbidi affari della querelante, in cui è asserito che sarebbero implicati gli avvocati __________ e __________, il Pretore ha rilevato che le espressioni utilizzate non hanno alcuna rilevanza nell’ambito della battaglia che egli ha inteso intraprendere e pertanto non sono altro che affermazioni fatte con il solo scopo di offendere l’antagonista e chi la difende (pag. 10 in fine).\n4.2 Il ricorrente assevera che vi era un chiaro interesse pubblico a essere informati su come un personaggio pubblicamente esposto quale la parte civile utilizzi o gestisca le associazioni di cui è responsabile e per le quali chiede sostegno in danaro. Non si trattava quindi di divulgare della cattiverie gratuite, bensì di informare il pubblico perché sappia a chi offre il proprio danaro. Motivo per cui doveva essere garantita l’ammissione alla prova della verità. Il ricorrente prosegue rilevando che gli era stato impedito di sentire quale teste il prof. __________, ma ritiene comunque che i documenti prodotti al dibattimento, in particolare quelli contrassegnati con il n. 4 e il n. 11, siano sufficienti per provare la verità delle asserzioni."}