{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-54_1999-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59053&nX40_KEY=4933344&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ca6c742c77c9ea6073f811cf6dce573"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:23:41", "Checksum": "c3deb53553665814121ec64dd2e3a1e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.3 Con decisione del 19 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano aveva tra l’altro fatto ordine all’accusato di astenersi, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dal ripetere verbalmente o per iscritto o sotto qualsiasi forma all’indirizzo di ____________ l’affermazione “per una sua forma di calunniomania più unica che rara”. Secondo il ricorrente il significato della frase contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del __________ “.... la calunniatrice ____________ poté sbandierare la propria ....” è sostanzialmente diverso perché difetta della connotazione patologica insita nel termine mania. A torto. Lo scopo dell’ordine impartito dal Pretore al ricorrente era di fargli divieto di ripetere affermazioni atte a far passare la vittima per persona dedita alla calunnia. Del resto, da un lato egli non pretende di non avere capito il significato dell’ordine, limitandosi a pretendere che mancando il termine mania non vi sia equivalenza tra le due espressioni, e dall’altro non spende una parola sull’accertamento del Pretore, per il quale il testo che fu alla base dell’azione civile che aveva portato al menzionato ordine era nel suo insieme analogo e si riferiva ai medesimi fatti riportati nell’articolo del 31 agosto 1997 (sentenza pag. 11 cpv. 3 in fine). In definitiva quindi il Pretore ha applicato correttamente il diritto federale nel sancire che, definendo ____________ “calunniatrice”, il ricorrente abbia disatteso l’ordine impartitogli il 19 giugno 1996.\n3. Ripetuta diffamazione\n3.1 L’art. 173 n. 1 CP (“diffamazione”) punisce con la detenzione sino a sei mesi o con la multa –a querela di parte– chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. L’onore protetto dall’ordinamento penale è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c). Il rispetto degli altri costituisce una condizione essenziale per una vita sociale armoniosa, sicché gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, che si comporta secondo le regole e le usanze riconosciute (DTF 117 IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; Corboz, La diffamation, in: SJ 1992, n. 37, pag. 631–632). Espressioni che possono sminuire qualcuno, ad esempio nella considerazione professionale o politica, non sono offensive dell’onore, salvo che la critica desti l’impressione o anche solo il sospetto che alla vittima manchino quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto (DTF 119 IV 47, 117 IV 29 consid. 2c con riferimenti). Soggettivamente è sufficiente che l’autore sia stato cosciente del carattere diffamatorio delle proprie allegazioni e le abbia nondimeno proferite; non è necessario che abbia avuto l’intento di disonorare la vittima (DTF 118 IV 47 consid. 2a).\n3.2 Il Pretore ha considerato diffamanti le affermazioni “ ... certa dott. ____________ di __________ (TI) rastrella denaro a piene mani da ingenui zoofili .... ____________ ha effettuato raggiri ....” pubblicate dall’accusato in francese sulle edizioni del 14 e 15 giugno 1997 del quotidiano __________ e in italiano su quella del 29 giugno 1997 del __________ (pag. 9, cpv. 2). Il ricorrente rileva, per contro, che la frase contenente il termine raggiri non era stata ritenuta offensiva nell’ambito del procedimento civile contro di lui promosso dalla parte civile sia dal Pretore del distretto di Bellinzona con sentenza del 26 maggio 1997 che dalla I Camera civile con giudizio del 7 dicembre 1998, circostanza di cui inspiegabilmente il primo giudice non ha tenuto conto. Per quanto concerne l’affermazione relativa al rastrellare danaro, a suo dire si tratta di un legittimo giudizio di valore dato sull’operato della querelante e non ha nessuna connotazione morale negativa. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato. Intanto va detto che il procedimento civile cui si appella il ricorrente si riferiva ad una circolare del gennaio 1996 annessa al bollettino Civis del dicembre 1995 distribuito nella Svizzera romanda, quindi in un ambito limitato a persone direttamente interessate alla lotta contro la vivisezione di quella regione. Diversa invece è la situazione oggetto del presente giudizio. In effetti sia il settimanale __________ che il quotidiano __________ sono pubblicazioni di vasta tiratura che raggiungono persone di ogni genere, per lo più né al corrente né interessate al tema della controversia in corso da tempo tra le parti. L’invocazione delle sentenze del Pretore del distretto di Bellinzona e della I Camera civile non è pertanto di giovamento. A ciò va aggiunto che le due affermazioni vanno prese globalmente e non singolarmente. Orbene, per il lettore non prevenuto esse non significano altro che la querelante rastrella danaro a piene mani, mediante raggiri (ovvero circuendo, ingannando, abbindolando: cfr. Il nuovo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 11a edizione), approfittando dell’ingenuità degli zoofili che ne condividono le idee e gli intenti. In altre parole, essa veniva presentata al lettore come persona che fa incetta di danaro, che altrimenti non le perverrebbe, circuendo gli ingenui zoofili che le credono. Che simili affermazioni costituiscano diffamazione non può seriamente essere posto in dubbio."}