{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-54_1999-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59053&nX40_KEY=4933344&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ca6c742c77c9ea6073f811cf6dce573"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:23:41", "Checksum": "c3deb53553665814121ec64dd2e3a1e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.10.1999 17.1999.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di\ncassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 1° settembre 1999 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 10 agosto 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4; |\nesaminati gli atti;\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 20 aprile 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ colpevole di ripetuta disobbedienza a decisione dell’autorità in danno di ____________ e di ripetuta diffamazione in danno della medesima persona e degli avvocati Ignazio e Johannes Clemente, condannandolo ad una multa di fr. 3’000.–. Per la pubblica Accusa la frase “ ____________ a la tâche de ridiculiser notre mouvement” contenuta in una circolare indirizzata nel giugno 1996 ad un gran numero di persone, scritta e firmata dall’accusato su carta intestata alla Fondazione ____________ per una medicina senza vivisezione, contravveniva ad un ordine impartito il 25 ottobre 1993 dalla I Camera civile del Tribunale di appello, mentre quella contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del ___________ “... la calunniatrice ____________ poté sbandierare la propria ...” violava un ordine esplicito del Pretore del Distretto di Lugano del 19 giugno 1996. La ripetuta diffamazione è stata ravvisata dalla pubblica Accusa in tutta una serie di affermazioni pubblicate dall’accusato sulla circolare del giugno 1996 e sul settimanale __________ e sul quotidiano __________ nel corso dell’estate 1997 (n.d.r: i dettagli verranno esposti ai considerandi di diritto).\nB. Statuendo sull’opposizione interposta al decreto di accusa, con sentenza del 9 marzo 1999 pronunciata nelle forme contumaciali il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha riconosciuto l’accusato colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità limitatamente alla frase contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del __________ e di ripetuta diffamazione per affermazioni contenute in tre pubblicazioni sullo stesso settimanale e sul quotidiano __________ (n.d.r: i dettagli verranno esposti ai considerandi di diritto). Il Pretore ha pertanto ridotto la multa a fr. 2’000.–. Con scritto del 21 maggio 1999 l’accusato ha chiesto un nuovo giudizio, per cui il Pretore ha indetto il pubblico dibattimento per il 10 agosto 1999, al termine del quale ha confermato il precedente giudizio\nC. Avverso la decisione del Pretore ____________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso l’11 agosto 1999. Nella successiva motivazione scritta del 1° settembre 1999 egli ha chiesto il proscioglimento. Sia il Procuratore pubblico che le parti civili hanno chiesto con osservazioni del 6 e rispettivamente del 13 settembre 1999 la reiezione del gravame.\nConsiderando\nin diritto: 1. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del procedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep 1973 240 consid. 7; CCRP, sentenze del 17 maggio 1999 in re W. e del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Non sono pertanto ammessi tutti quei documenti annessi dalle parti civili alle osservazioni del 13 settembre 1999, non indicati nell’elenco con la menzione “già agli atti”.\n2. Disobbedienza a decisione dell’autorità\n2.1 Giusta l’art. 292 CP è punito con l’arresto o con la multa chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nell’articolo in questione. Trattandosi di contravvenzione (art. 101 CP), l’azione penale si prescrive in un anno (art. 109 CP) e la prescrizione assoluta si compie, in applicazione dell’art. 72 n. 2 cpv. 2 CP, con il decorso di un termine pari al doppio della durata normale. Il termine comincia a decorrere il giorno in cui è stato compiuto il reato, ovvero il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un reato perpetrato mediante atti successivi, ovvero il giorno in cui è cessata l'esecuzione di un reato continuato (art. 71 CP). La prescrizione assoluta non si interrompe, salvo nell'ipotesi –estranea nel caso in esame– di una sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 100 Ib 275, 111 IV 89). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157). La prescrizione dell’azione penale (anche quella assoluta) è in ogni caso sospesa tra il giorno della pronuncia di una sentenza contumaciale e quello della sua revoca definitiva (Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Vol. I, 4a edizione, pag. 250; SJZ 1975 n. 71, pag. 160; DTF inedita del 30 marzo 1982 in re A M., consid. 4).\n2.2 Nel caso concreto la violazione dell’ordine impartito all'accusato dalla I Camera civile del Tribunale di appello avvenuta in una data imprecisata del mese di giugno 1996 è stata giustamente ritenuta prescritta dal Pretore già nel giudizio contumaciale. Per quanto concerne invece la seconda imputazione di violazione dell’ordine impartito il 19 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano mediante la pubblicazione –di cui si dirà– sul settimanale il __________ del 31 agosto 1997, la prescrizione assoluta è rimasta sospesa dalla pronuncia della sentenza contumaciale del 9 marzo 1999 fino alla revoca del 10 agosto 1999, di modo che interverrà nel corso del mese di gennaio 2000."}