Per quanto riguarda il telefonino, la sentenza impugnata si limita a rilevare che anch'esso è servito per delinquere e potrebbe essere usato ancora a tale scopo (sentenza, pag. 57). La laconicità di simile motivazione può invero destare interrogativi, ma il ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe manifestamente insostenibile (con particolare riferimento ai reati di droga). Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica. 19. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: