Non vi è dunque motivo perché la Corte di cassazione e di revisione penale rinvii la causa in prima sede. 18. Il ricorrente chiede la restituzione della somma di denaro e degli averi bancari sequestrati, facendo valere che non vi è prova che tali valori costituiscano il prodotto del guadagno illecito derivante dal traffico di droga e dalla messa in circolazione di pornografico. Egli trascura però che il provvedimento in questione è stato ordinato a norma dell'art. 59 n. 2 cpv. 3 CP in garanzia del risarcimento compensatorio dovuto allo Stato per l'indebito profitto di fr. 15'000.– conseguito nel traffico di droga (sentenza, pag. 57 e 58). La sua motivazione cade dunque nel vuoto.