sentenza, pag. 55) e – in misura minore – quelli di pornografia, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, compiuti per l'appunto prima del 6 dicembre 1996, una pena addizionale di 10 mesi circa a quella di 2 anni di detenzione stabilita dal Tribunale distrettuale di Unterheintal Alstätten (e pertanto a quella di 38 mesi circa di reclusione fissata ex art. 68 n. 1 cpv. 1 CP) non avrebbe sicuramente ecceduto il potere discrezionale della prima Corte. Non vi è dunque motivo perché la Corte di cassazione e di revisione penale rinvii la causa in prima sede.